Senza notifica preliminare niente detrazioni fiscali
Da aprile l'invio è possibile solo in via telematica
La normativa che prevede la possibilità di portare in detrazione i costi relativi a lavori di ristrutturazione edilizia e/o di risparmio energetico statuisce che prima di iniziare l'opera è necessario inviare la notifica preliminare di cantiere all'ASL, in Provincia di Bolzano l'ufficio competente è l'Ispettorato del Lavoro. Tanti sono i casi che sono stati sottoposti all'attenzione del nostro Centro dove, in sede di dichiarazione dei redditi, è stata negata al consumatore la possibilità di portare in detrazione interventi di recupero edilizio e/o risparmio energetico per mancato o errato invio della notifica preliminare di cantiere. I consumatori hanno perso fino a 50.000 euro a testa.
In Alto Adige, prima del 1.4.2018, era possibile inviare la notifica solo per raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec (posta elettronica certificata). Tutte le altre forme (p. es fax o spedizione postale ordinaria) non erano riconosciute, e quindi non ammesse, e il loro utilizzo potrebbe essere motivo di decadenza dal beneficio della detrazione fiscale.
Dal 1.4.2018 l'invio della notifica preliminare è possibile solo ed esclusivamente in via telematica.
Quando bisogna inviare la notifica preliminare
L'art. 99 comma 1 del Dlgs 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'ASL territorialmente competente, da noi Ispettorato del lavoro, la notifica preliminare nei seguenti casi:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Come bisogna inviare la notifica
Dal primo aprile 2018 l'invio della notifica preliminare all'Ispettorato del lavoro è possibile solo in via telematica. Al tal fine è necessario che il mittente della notifica (committente o responsabile dei lavori o libero professionista incaricato) provveda a registrarsi sul sito www.notificapreliminarebz.it per ottenere le credenziali di accesso (username e password). A questo punto è possibile procedere con la compilazione della notifica preliminare di cantiere. Al termine dell'inserimento di tutti i dati richiesti e dopo ciascuna modifica il sistema informatico genera una ricevuta con i dati fondamentali della notifica e la spedisce al mittente tramite e-mail. Alla pagine web https://www.notificapreliminarebz.it/Manuale%20Utente.pdf è reperibile un manuale che spiega passo per passo come procedere con la compilazione della notifica. La compilazione non è assolutamente complessa e quindi il committente può tranquillamente procedere in merito senza dover incaricare (e quindi pagare) il responsabile lavori o un libero professionista.
Invio e conservazione
Una copia della notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, all'Amministrazione concedente; un'altra copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 99 del testo unico). Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è anche la notifica preliminare (circolare Agenzia delle Entrate n. 2011/149646); condizione necessaria, laddove previsto, per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e/o di risparmio energetico.
Altra novità in arrivo
Dal 2018 è previsto l'obbligo di inviare la comunicazione all'ENEA anche per i lavori di recupero edilizio, sisma bonus e acquisto di arredi. Le tipologie degli interventi e la modulistica da inviare sono ancora in fase di elaborazione.