Gratuito patrocinio

Cos'è?
È il diritto che la legge riconosce al cittadino "non abbiente" ad essere difeso gratuitamente da un avvocato o ad essere gratuitamente assistito da un consulente tecnico, davanti ad un giudice. È altresì il diritto di non pagare le spese del processo, comprese quelle della consulenza tecnica.

In quali giudizi può essere richiesto?
Nei processi civili, amministrativi, tributari, tranne che in alcune eccezioni specificate dalla legge e compresi gli affari di volontaria giurisdizione.
È altresì previsto anche per i processi penali, comprese le azioni civili connesse (risarcimento del danno da reato).

Chi sono i soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato?
Sia i cittadini italiani, che gli stranieri o apolidi con regolare permesso di soggiorno, nonché enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica

Quali le condizioni per essere ammessi/e?
È stato fissato un limite di reddito, sotto il quale si può beneficiare dell'agevolazione. Tale limite è dato da un reddito imponibile ai fine dell'imposta IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell'istante: al reddito dell'istante viene quindi sommato quello dei famigliari conviventi. (Nel solo ambito dei procedimenti penali, questa regola è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito, che viene levato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).
Si tiene conto del solo reddito dell'interessato, quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri famigliari oppure nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona.
Il reddito imponibile cui fare riferimento per beneficiare del patrocinio gratuito è quello al netto degli oneri deducibili (vedi risoluzione n.15/E dd. 21.01.2008 dell'Agenzia delle Entrate)

Dove presentare la richiesta di patrocinio gratuito?
La richiesta va presentata, anche a mezzo raccomandata a.r., in carta semplice al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il processo.
Nei processi penali la richiesta va presentata invece all'ufficio del magistrato davanti al quale è pendente il processo.
La firma in calce alla richiesta viene autenticata dal difensore se già nominato; altrimenti alla richiesta va allegata copia semplice di un documento di identità.
Fino a quando dura il processo ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dal momento della presentazione della richiesta, il richiedente si obbliga a comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati le eventuali variazioni dei limiti di reddito, che possano comportare un esclusione dal beneficio. Il Consiglio può disporre anche eventuali controlli in proposito.


Come viene comunicata l'ammissione al patrocinio gratuito?
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta, valuta se esistono i presupposti per l'ammissione al patrocinio oppure no.
La decisione, che può essere di accoglimento, non ammissibilità o di respingimento, viene comunicata al richiedente, nonché al giudice competente e anche al direttore regionale delle entrate; a quest'ultimo per la verifica dei limiti di reddito dichiarati dall'interessato.


Può essere disposta la revoca o la modifica del patrocinio?
Si. Se durante il processo cambia la situazione di reddito dell'interessato ai fini dell'ammissione al patrocinio, oppure viene accertato che questi abbia agito con mala fede o colpa grave, il giudice può procedere alla revoca del beneficio. Nel caso sia modificato il limite di reddito, la revoca ha effetti dal momento dell'accertamento di tale modifica. Negli altri casi ha efficacia retroattiva e comporta il recupero delle somme anticipate fino a quel momento dallo Stato al difensore o al consulente del richiedente o di quelle dalle quali il richiedente era stato esentato (imposte di bollo, di registro ecc.)
Sono previste sanzioni in caso di dichiarazione mendace?
Certo. Per dichiarazioni non corrispondenti al vero è prevista addirittura la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37 oltre la revoca dei benefici ed il recupero a carico dell'interessato delle somme dovute.

Il fac simile della domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto direttamente alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Per maggiori informazioni si veda anche il sito www.giustizia.it.

Situazione al
11/2016

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