Il contratto d’opera
Quando chiamiamo un tecnico per riparare l’elettrodomestico guasto o ci rivolgiamo ad un imbianchino per tinteggiare le pareti di casa o a un meccanico per la riparazione dell’auto o a un idraulico per la perdita d’acqua o a una lavanderia stipuliamo, con tutti loro, un “contratto d’opera”.
Cosa dice la legge?
Si parla di contratto d’opera tutte le volte che una persona si obbliga nei nostri confronti, a un certo prezzo, a realizzare un’opera o un servizio, attraverso lavoro prevalentemente proprio, quindi artigiani ma anche imprese o ditte individuali purchè il lavoro venga effettuato direttamente dai titolari o dai loro stretti collaboratori, sotto il diretto controllo del titolare.
Contratto e/o preventivo scritto
E’ opportuno che mettiate per iscritto ciò che chiedete, elencando esattamente ogni caratteristica del servizio o dell’opera. Può capitare, infatti, che il lavoro non venga eseguito nei tempi previsti o che vengano effettuate riparazioni non previste o ancora che vengano chieste somme di denaro in più. Per evitare il problema di dimostrare quali e quanti lavori erano da eseguire, quindi, si consiglia di indicare tutto dettagliatamente in un preventivo, che se da voi accettato diventerà poi il contratto vero e proprio.
Preventivo a corpo e a misura
Posso decidere di concordare un preventivo a “corpo”, detto anche a “forfait”, dove il prezzo viene stabilito per tutta l’opera da compiere e non vengono specificati i diversi costi (per esempio: per la mano d’opera, i materiali ecc.), oppure, se il lavoro è più impegnativo e soprattutto se volete effettuare un controllo sia sui costi che sulla qualità e quantità dei materiali utilizzati, sarà necessario un preventivo a “misura”, dove, invece, il calcolo dei costi viene specificato in dettaglio.
Il ritardo nella consegna
Si consiglia di fissare per iscritto la data di consegna, che può essere indicata in diversi modi:
- Essenziale e inderogabile, in questo caso bisogna scrivere a fianco della data la dicitura “termine essenziale”, in questo modo decorso il termine senza che l’artigiano abbia realizzato o completato l’opera, il contratto è automaticamente risolto.
- Indicativa, in questo caso allo scadere del termine senza che l’artigiano abbia realizzato o completato l’opera, si può inviare una lettera di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà risolto.
Se non è stata fissata alcuna data o è stata indicata in modo generico (ad esempio: appena possibile), è consigliabile inviare prima una lettera di messa in mora e successivamente una diffida ad adempiere.
Scaduto il termine posso risolvere il contratto o insistere per l’esecuzione dell’opera?
In tutti i casi appena visti tenete presente che sciogliere il contratto è un vostro diritto, mai un obbligo, pertanto potete decidere di insistere perché l’artigiano esegua la sua prestazione anche se il termine sul contratto è scaduto. In questo caso se il termine era indicato come essenziale bisogna entro 3 giorni dalla scadenza inviare un sollecito con cui si chiede l’esecuzione dell'opera. Nel caso di termine indicativo bisogna evitare di inviare la diffida e mandare solamente un sollecito per l’esecuzione dell’opera. In tutti i casi è dovuto il risarcimento dei danni causati dalla mancata realizzazione dell’opera o dal suo ritardo.
Il controllo dei lavori durante l’esecuzione
Cercate di controllare che l’artigiano svolga correttamente i lavori commissionati. Se vi accorgete, in corso di esecuzione, che qualcosa non va inviate immediatamente una lettera per chiedere all’artigiano di conformarsi a quanto originariamente pattuito.
E dopo?........i difetti!?
In caso di difetti, i diritti del consumatore e i termini per farli valere sono differenti a seconda che riguardino:
1. L’esecuzione del lavoro (ad esempio: posa difettosa delle piastrelle, errata riparazione dell’impianto idraulico, imbiancatura non uniforme delle pareti ecc.)
Il termine per contestare i difetti nell’esecuzione del lavoro è di 8 giorni, che decorre :
dal momento della conclusione del lavoro se il difetto è apparente;
dalla scoperta se il difetto si manifesta successivamente.
In ogni caso è di 1 anno il termine per chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’artigiano oppure che il prezzo sia proporzionalmente ridotto oppure la risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. In tutti i casi potete chiedere anche il risarcimento dei danni subiti.
2. I beni che l’artigiano ci ha fornito, fabbricato o costruito (ad esempio: del mobile costruito dal falegname, delle piastrelle utilizzate dal muratore, della fodera dei divani confezionati dal tappezziere)
Il termine per contestare i difetti dei beni che l’artigiano ci ha fornito, fabbricato o costruito è di 60 giorni, che decorre :
dal momento della conclusione del lavoro se il difetto è apparente;
dalla scoperta se il difetto si manifesta successivamente.
In ogni caso è di 2 anni il termine per chiedere la sostituzione del bene o la riparazione senza spese o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. In tutti i casi potete chiedere anche il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le richieste vanno fatte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi
Codice Civile Artt. 2222 e segg.
D.Lgs. 206/2005 Art. 128 e segg.