Bollo auto e sanzioni

Ci risiamo. Non passa scadenza, che consumatori adirati si rivolgono al nostro centro, per lamentarsi dell'iniquità delle sanzioni in tema di bollo auto. Il feedback fra cittadino e pubblica amministrazione in questo settore deve presentare ancora degli evidenti intoppi, se anche utenti che ritengono di aver adempiuto più o meno correttamente al pagamento del bollo auto, si vedono poi recapitare, a distanza di qualche anno, sonore e forse esagerate sanzioni, per aver evaso o pagato non correttamente tale tributo.
 

I casi più frequenti che ci vengono segnalati riguardano in genere:

  • versamento del bollo con qualche giorno di ritardo; basta anche un giorno di ritardo per subire sanzioni (vedi sotto)
  • errore nell'incasellamento del periodo d'imposta: bisogna pagare dal mese in cui si è acquistata l'autovettura;
  • presso l'ufficio tributi della Provincia non risulta il pagamento, pur averla effettuata: bisogna chiarire con ACI o ufficio tributi della Provincia la questione e portare prova del versamento effettuato.


Prescrizione: Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
 

Ravvedimento operoso:

è questo un istituto da tenere ben presente! Se ci si accorge che si è in ritardo di qualche giorno o qualche settimana con il pagamento, esiste la possibilità di versare immediatamente, insieme al bollo, la mora con sanzioni ed interessi (vedi sotto).
Attenzione: chi non si avvale del ravvedimento operoso subisce la sanzione dal 30% e i relativi interessi. Il ravvedimento operoso è applicabile infatti al massimo entro il 12° mese successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento del tributo!

Sanzioni ed interessi
Ripetiamo ancora una volta i termini esatti della questione:

  • Se il pagamento "ritardatario" è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, allora la sanzione è pari al 3,00% del dovuto;
  • Se il pagamento viene effettuato dal 31°giorno fino ad un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75%;
  • Se il pagamento avviene dopo il 12° mese, la sanzione è pari al 30% del dovuto


Inoltre, dal 1° giorno di ritardo e per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, oltre alla sanzione, si pagano gli interessi moratori del 2,5% (dal 01.01.2012 ) annuo, sul dovuto.

Per i pagamenti oltre l'anno, oltre alla sanzione del 30%, sono dovuti interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

Ulteriori informazioni trova qui.
 

Situazione al
11/2016

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