Bimbo a bordo? Seggiolino omologato!

Cosa dice la legge?
Dalla nascita fino a quando il bambino avrà raggiunto il dodicesimo anno di età, sotto i 36 kg e più piccolo di 1,50 m, esso dovrà viaggiare in auto seduto in un apposito seggiolino o cuscino omologato e quindi dotato del relativo marchio europeo ECE R44/04.
E’ consigliabile acquistarne uno conforme all'ultima versione del regolamento, ovvero del tipo 44/04. Tutti i dispositivi di ultima generazione dovrebbero soddisfare questo criterio. Chi invece decidesse di entrare in possesso di un vecchio modello dovrà prestare attenzione al fatto che esso riporti il codice di riferimento ECE R44. In particolare, i seggiolini e cuscini con marchio riportante i codici ECE R44/03 e ECE R44/04 rimangono utilizzabili. Non possono invece più essere usati dispositivi senza etichetta di omologazione, ossia quelli del tipo ECE R4/01 e 02. Ai negozianti è vietato porre in vendita seggiolini e cuscini con omologazione differente da quella ECE R44.

Gruppi di seggiolini
Le norme europee fanno riferimento a cinque gruppi di dispositivi di ritenuta. Per ognuno di questi è prevista una posizione del seggiolino in auto, a cui attenersi durante il trasporto del bambino:

Gruppo 0: 0 - 10 kg / da 0 a 12 mesi. Il seggiolino  va posizionato sul sedile posteriore e assicurato con le apposite cinture di sicurezza all’auto.

Gruppo 0+: 0 – 13 kg / da 0 a 15 mesi. Rispetto al primo, questo tipo di seggiolno  offre una protezione maggiore per la testa e le gambe. Può anche essere montato sul sedile anteriore, rivolto nella direzione opposta al senso di marcia, qualora il relativo veicolo non sia munito di airbag sul lato del passeggero o questo sia stato disattivato.

Gruppo 1: 9 – 18 kg / da 9 mesi a 4 anni. Sono montati sul sedile posteriore, nel senso di marcia, e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

Gruppo 2: 15 – 25 kg / da 3 a 6 anni. Si tratta di cuscini con braccioli omologati, montati sul sedile posteriore nel senso di marcia, allacciati con la cintura di sicurezza dell’auto.
Dal 2017 i nuovi prodotti devono essere dotati di schienali per bambini fino a 125 cm di altezza.

Dal 7 Novembre 2019 è inoltre obbligatorio dotarsi di un dispositivo antiabbandono per il trasporto dei bambini di età inferiore ai 4 anni. Per essere in regola, bisogna avere con sé la relativa dichiarazione di conformità del produttore, in forma di autodichiarazione. Con tale documento il produttore deve confermare che i requisiti tecnici e funzionali del prodotto rispettano le normative vigenti.

Gruppo 3: 22 – 36 kg / da 5 a 12 anni. Identifica cuscini senza braccioli, utilizzabili sui sedili posteriori per aumentare, da seduto, la statura del bimbo, affinché possa allacciarsi le cinture di sicurezza. Senza airbag possono essere posizionati anche sul sedile anteriore in senso di marcia.

 

Il marchio di omologazione


 

 

  • ECE R 44/04: Normativa di riferimento.
  • „Universal“: Questa scritta si riferisce alla compatibilità del seggiolino con qualsiasi automobile, i “Semi-Universal” non si adattano ad alcuni veicoli.
  • 15 - 25 kg: Il dispositivo deve essere utilizzato per bambini il cui peso rimane entro questo intervallo.
  • E1: Marchio di omologazione internazionale. Il numero definisce il paese che ha rilasciato l’omologazione: 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia etc..
  • 04031027: Numero di omologazione. Se inizia con “04”, il seggiolino è stato omologato in base al nuovo regolamento.

Come viene fissato il seggiolino?
Si distingue fondamentalmente tra i dispositivi di ritenuta che utilizzano sistemi di ancoraggio a tre punti, ovvero le cinture di sicurezza, e quelli che adoperano il sistema a scatto "Isofix". Per le macchine immatricolate a partire da novembre 2014 i fissaggi Isofix sono obbligatori (ad eccezione delle auto a due posti).
Importante: i seggiolini Isofix non sono automaticamente compatibili con tutte le auto che dispongono del sistema, si consiglia di controllare sempre in anticipo!

I-size
Nel 2013 è entrata in vigore una nuova norma tecnica, che va ad aggiungere il sistema I-Size a quelli esistenti. Nel primo periodo di applicazione, questa riguardava solo i seggiolini con sistema “Isofix” che dispongono di cintura propria, utilizzabili per bambini dalla nascita fino a ca. 105 cm. Secondo la norma ECE R 129, i produttori di seggiolini potranno conformare il funzionamento dei propri dispositivi al nuovo standard.
La novità non sostituisce ciò che è valso finora. I dispositivi conformi agli standard stabiliti dalle norme ECE 44-03 e 44-04 rimangono utilizzabili. Non si dovrà percui obbligatoriamente né cambiare auto né acquistare un nuovo seggiolino.
Diverse, ad ogni modo, sono le novità introdotte dal nuovo regolamento. Mentre la norma tecnica ECE 44 suddivide in categorie i dispositivi di sicurezza per bambini a seconda del peso, dall'altra parte lo standard I-Size distingue i prodotti a seconda dell'età e dell'altezza dei passeggeri per i quali sono ideati.
Inoltre, la conformità dei seggiolini alla nuova I-Size prevede un “crash-test” per verificare la resistenza del dispositivo ad urti laterali, non previsto dalle precedenti norme tecniche.
Si stabilisce infine un innalzamento dell'età del bambino entro la quale il seggiolino deve essere posizionato in senso contrario a quello di marcia: fino a 15 mesi.
I seggiolini I-Size sono stati costruiti per sedili  con particolari caratteristiche, ma sono compatibili anche con occhielli Isofix (per questo vengono chiamati anche "Super-Isofix").
Al momento non è comunque obbligatorio disporre di un seggiolino I-Size, e attualmente non sono numerosi i seggiolini di questo tipo in vendita.

Attenzione: anche il migliore tra i seggiolini in vendita non è compatibile con tutti i tipi di automobile; pertanto si consiglia di provare il seggiolino nella propria autovettura prima dell'acquisto.

Sanzioni
È assolutamente vietato portare in automobile bambini fino ai 12 anni, alti meno di 1,5 metri e che pesino meno di 36 kg senza gli adeguati dispositivi di sicurezza, anche se in braccio ad un adulto. Della violazione risponde il conducente, o comunque  colui che sia incaricato della supervisione del bambino durante il viaggio.
Infrangendo le regole qui evidenziate, si rischia una sanzione amministrativa da € 83 a € 333, più la detrazione di 5 punti dalla patente di guida, che, ricordiamo, di punti ne ha 20.
Quando il conducente sia incorso nell'arco di 2 anni nella violazione di queste prescrizioni per almeno 2 volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso di violazione dell'obbligo di dotarsi di un dispositivo antiabbandono per il trasporto di minori di 4 anni.

Bambini sotto i 4 anni
A partire dal 6 marzo 2020 scattano le sanzioni se si trasporta un bambino con età inferiore ai 4 anni senza seggiolini con sistema anti-abbandono. Vi sono due tipi di dispositivi: quelli volti ad adeguare seggiolini già installati, e sistemi già integrati. Ambedue i sistemi dovranno attivarsi automaticamente, e dare un segnale di conferma al conducente. In caso di bisogno dovranno dare l'allarme, mediante segnali visivi ed acustici , oppure visivi e aptici percettibili sia dall'interno che dall'esterno dell'abitacolo. Secondo il quotidiano “Il Sole 24 Ore” i dispositivi “potranno” essere dotati di sistemi automatici di chiamata o messaggistica; non è però ancora chiaro come si potrà garantire che il telefono contattato sia davvero raggiungibile.

In generale, va data assoluta priorità alla sicurezza dei bambini, indipendentemente da prescrizioni legali e sanzioni. Va da sé che all’atto dell’acquisto si scelga un dispositivo di sicurezza aggiornato, prodotto in accordo con l'ultimo stadio della tecnica, e che si badi al suo posizionamento ottimale nel veicolo.

Situazione al
08/2021

like-512_0.png

like-512_0.png

Top