Il Codice della strada stabilisce le regole
Le bici elettriche vanno per la maggiore, conquistando i favori del pubblico grazie alla combinazione tra tecnologia e sport e per la loro autonomia. Ma non si deve neanche sottovalutare il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se facendone uso si lascia a casa l’automobile. Si nota però parecchia confusione nelle definizioni. Anche in internet le e-bike sono proposte come bici elettriche. Ma la differenza è sostanziale e i dubbi sono molti: uso del casco, possesso della patente di guida, targa, copertura assicurativa, pista ciclabile o strada …
Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) fornisce, in proposito, alcuni chiarimenti su aspetti normativi della questione.
Qual'è la definizione corretta?
Bicicletta a pedalata assistita o pedelec
Pedelec sta per Pedal Electric Cycle. Si tratta di biciclette ad azione propulsiva ibrida. Quando si pedala, l’azione del ciclista è assistita da un motore elettrico dalla potenza massima di 0,25 kW (kilowatt), con possibilità di selezionare vari livelli di assistenza. La velocità massima ammessa è di 25 km/h. Se il motore della bici elettrica interviene solo quando il ciclista pedala e interrompe l’azione al raggiungimento dei 25 km/h, secondo il Codice della strada si tratta di “bicicletta”.
È consentita anche una minima assistenza iniziale senza pedalare (velocità massima 6 km/h). Per questi mezzi, legalmente equiparati a una bicicletta convenzionale, valgono le seguenti regole: l’uso delle piste ciclabili è consentito ed è obbligatorio in presenza di idonea segnaletica. L’uso del casco e una copertura assicurativa privata di responsabilità civile non sono prescritti dalla legge, ma consigliati.
Attenzione però: se si manomette il limitatore di velocità e quindi si raggiunge una velocità che può toccare i 45 km/h, si commette una violazione di legge che può costare cara.
E-bike con motore elettrico
Una bici elettrica che raggiunge una certa velocità anche senza pedalare, secondo la legge è a tutti gli effetti uno “scooter o ciclomotore”. Questi modelli sono definiti in senso stretto e-bike. Come per i ciclomotori, per la circolazione su strada sono obbligatori la targa, l’assicurazione di responsabilità civile, il possesso della patente di guida, lo specchietto retrovisore, le luci di posizione e l’uso del casco. Tutto ciò vale anche per tutte le bici elettriche il cui motore continua ad assistere il ciclista anche a velocità superiori a 25 chilometri orari.
Sanzioni previste
Le sanzioni per le diverse infrazioni (mancanza di targa, guida senza patente o senza immatricolazione, assenza di assicurazione) e soprattutto i costi in caso di confisca possono essere elevati e – in caso di gravi danni a persone o cose – mettere a repentaglio anche le finanze di una persona. In occasione di un incidente accaduto recentemente a Bolzano sono state inflitte sanzioni per oltre 6.000 euro!
Cosa verificare al momento dell’acquisto
Innanzitutto è necessario capire bene che tipo di mezzo si sta acquistando. Consultare i manuali d’uso oppure chiedere chiarimenti ad un’autorità di pubblica sicurezza può essere molto utile.
L’acquirente di una bici elettrica dovrebbe considerare bene, a priori, l’uso che intende fare del mezzo (bici da città, per pendolari, bici da trekking, bici da corsa). Sul mercato sono disponibili anche bici elettriche pieghevoli. La consultazione di test effettuati e articoli di riviste specializzate possono aiutare a trovare il modello adatto con un buon rapporto prezzo/qualità.