Greenwashing

La nuova direttiva UE contro la pubblicità ambientale ingannevole mira a facilitare decisioni di acquisto informate

 

La nuova Direttiva UE 2024/825 è stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. L‘obiettivo è quello di garantire ai consumatori una maggiore protezione contro le pratiche commerciali scorrette e rafforzare la transizione ecologica attraverso una migliore informazione. Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) riassume le più importanti innovazioni in arrivo.

 

Novità in materia di pratiche commerciali scorrette
Per consentire decisioni di acquisto realmente sostenibili, la nuova direttiva va a modificare la "vecchia" direttiva (2005/29/CE) sulle pratiche commerciali ingannevoli. In futuro, le caratteristiche essenziali di un prodotto in relazione alle quali sono vietate pratiche commerciali ingannevoli includeranno esplicitamente le "caratteristiche ecologiche o sociali" del prodotto e i suoi "aspetti circolari, come la durata, la riparabilità o la riciclabilità".

La "lista nera" dei comportamenti sicuramente da considerare pratiche commerciali sleali includerà presto, tra gli altri:

  • l'etichettatura di prodotti con un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o che non sia stato istituito da organismi statali;
  • la pubblicazione di un'affermazione ambientale generica (ad esempio "ecologico", "verde", "sostenibile") per la quale i commercianti non sono in grado di fornire prove;
  • l'affermazione riguardante un prodotto che abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, quando in realtà le emissioni di gas serra siano semplicemente compensate.

Inoltre, sarà vietata e classificata come pratica commerciale ingannevole anche qualsiasi tipo di comunicazione commerciale relativa a un prodotto contenente una caratteristica che ne limiti la durabilità, qualora il professionista è a conoscenza (o sarebbe tenuto ad esserlo) di tale caratteristica e dei suoi effetti sulla vita del prodotto: l‘obiettivo è quello di prevenire l'obsolescenza programmata dei beni messi in commercio.

Sarà inoltre vietato fare false affermazioni in merito alla specifica durata del ciclo di vita di un prodotto, in relazione al tempo o all‘intensità di utilizzo dello stesso in normali condizioni d'uso. Ancora, sarà vietato presentare un prodotto come riparabile quando in realtà non lo è, oltre che richiedere che i componenti di un prodotto debbano essere sostituiti o ripristinati prima del necessario per motivi tecnici. Sarà infine classificata come ingannevole anche la pratica di non informare che la funzionalità del prodotto sarà compromessa se vengano utilizzati componenti, parti di ricambio o accessori non originali o, viceversa, o affermare falsamente che si verificherà un danneggiamento in caso di utilizzo di parti non originali.

 

Modifiche alla Direttiva sui diritti dei consumatori
Sono state anche introdotte alcune modifiche alla cosiddetta Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE. Tra le altre cose, sono stati estesi gli obblighi di informazione previsti a carico dei commercianti. Tra questi figurano le informazioni sul grado di riparabilità dei beni venduti e, in caso di assenza di queste, le informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio o sulle istruzioni per la riparazione.
Inoltre, per tutti i beni sarà introdotto un promemoria, che dovrà essere ben visibile per i consumatori, dell'esistenza della garanzia legale di conformità e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, attraverso l‘utilizzo di un‘etichetta armonizzata. Tale avviso armonizzato e dettagliato dovrà essere presente anche nel caso in cui il produttore offra una garanzia commerciale aggiuntiva in relazione alla durata del prodotto. In questo modo a tutti coloro che acquistano un verrà garantito di avere ben chiari i propri diritti di garanzia.
Per i contenuti e i servizi digitali, è richiesto solo un riferimento all'esistenza della garanzia legale, ma i venditori devono anche indicare il periodo minimo per il quale i produttori forniscono gli aggiornamenti del software, a condizione che il produttore metta queste informazioni a disposizione del commerciante.
Nel caso delle vendite a distanza, sono previsti ulteriori obblighi informativi estesi alle condizioni di pagamento, consegna e servizio, tra cui, se disponibili, le opzioni di consegna ecologica, la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a fornire il servizio e, se applicabile, il sistema di gestione dei reclami del professionista.

 

Da quando entrano in vigore le nuove regole?
La parola spetta ora agli Stati membri: gli stessi sono tenuti a recepire la direttiva nelle norme nazionali entro il 27 marzo 2026 e le regole dovranno trovare applicazione a partire dal 27 settembre 2026.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) e il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) accolgono con favore le nuove univoche regole della Direttiva Europea, in quanto garantiscono una maggiore trasparenza nel trattare termini come "sostenibile" o "ecologico" e quindi facilitano le decisioni di acquisto consapevoli.

Il Centro Europeo Consumatori Italia è a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 0471 980939 o info@euroconsumatori.org).

 

 

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