Se la banca vi chiede di aggiornare il cd. questionario MiFID...
Il 3 gennaio 2018 entreranno in vigore nuove (importanti) disposizioni di legge in tema di strumenti finanziari e di regole di rapporto fra intermediari ed investitori. In queste ultime settimane, a tutti coloro che possiedono un contratto di investimento con la propria banca, gli istituti stanno inviando, o hanno già inviato delle comunicazioni di modifica di molte clausole che regolano il contratto stesso (cd. comunicazione di ius variandi) e di invito a voler passare in banca per effettuare l'aggiornamento del cd. questionario MiFID (tanto per intendersi, quello che consente la profilatura del cliente-investitore in caso di investimenti).
Cosa c'è quindi di nuovo all'orizzonte per il consumatore-investitore?
La novella
Il D.Lgs 03/08/2017 n.129 (pubblicato nella G.U. del 25 agosto scorso) ha attuato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari - la cd. MiFID II - e ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 600/2014 - il cd. MiFIR. Tale decreto legislativo introduce, in pratica, alcune importanti modifiche al Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (il cd T.U.F.) e alla relativa regolamentazione di attuazione (emanata dalla Consob).
MiFID 1 e MiFID 2
Tra MiFID I e MiFID II sono passati esattamente 10 anni, ma soprattutto molti scandali finanziari, da quelli legati alla crisi finanziaria del 2008, a quello delle quattro banche messe in risoluzione nel 2016, ai recenti crack di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, per citarne i più noti. Scandali che hanno significato drammatiche perdite finanziarie (per miliardi di euro) a numerosi consumatori nel nostro Paese. A rimetterci sono stati soprattutti molti piccoli risparmiatori ed azionisti. Anche per questo, la nuova direttiva si pone come un aggiornamento ed un'evoluzione delle regole di comportamento e di tutela che erano state già fissate 10 anni fa dalla prima direttiva MiFID.
Quali sono, in estrema sintesi, le novità più salienti previste dalla novella legislativa?
Piú che di vere e proprie novità, si tratta spesso di previsioni che precisano e rafforzano da una parte gli obblighi a carico degli intermediari giá previsti dalla prima direttiva, e dall'altra parte che dovrebbero consentire una maggior tutela e un processo per pervenire a scelte di investimento più consapevoli per i clienti delle banche stesse.
1. Innanzitutto viene rafforzato il principio secondo cui l'intermediario deve agire nel miglior interesse del cliente (principio questo, in passato, sovente trascurato dagli intermediari!) garantendo allo stesso la più corretta informazione, regolando i potenziali conflitti di interesse e richiedendo un'adeguata profilatura dell'investitore.
2. Vengono previste nuove regole in tema di informazione ai clienti, trasparenza sui costi, maggiore formazione e più competenza professionale dei consulenti delle banche. In particolare, per quanto riguarda i costi, questi dovranno essere indicati al cliente in modo aggregato, per rendere più chiaro ed immediato il peso degli stessi per l'investitore, anche in riferimento al rendimento atteso dall'investimento.
3. Il servizio, fra quelli offerti dalle banche, che viene maggiormente toccato dalle novità è quello della “consulenza”. Si tratta, infatti di un servizio estremamente delicato, capace di condizionare anche in maniera rilevante le scelte di investimento dei clienti e quindi di indirizzare gli stessi anche verso scelte errate (gli scandali finanziari degli ultimi anni lo insegnano...) Per detto servizio sono previste due tipologie alternative: la consulenza su base indipendente e quella su base non indipendente. L'istituto ha l'obbligo di informare il proprio cliente riguardo al tipo di consulenza prestata, spiegando per “quali” prodotti finanziari essa venga prestata e con quali modalità (attenzione alle cd. “raccomandazioni personalizzate” e ai cd.”report di consulenza”).
4. Particolari disposizioni sono previste in caso di consulenza indipendente, che si caratterizza principalmente per il fatto che il consulente deve proporre alla propria clientela una congrua gamma di prodotti finanziari disponibili sul mercato, sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti; quindi non solo prodotti di “un” emittente o di “un” produttore. La consulenza indipendente è anche caratterizzata dal fatto che la remunerazione del servizio può avvenire solo attraverso il pagamento di commissioni o di un compenso da parte del cliente. Come dice il nome, detta tipologia di consulenza dovrebbe garantire una maggior indipendenza del consulente.
5. Nell'ambito della consulenza, il consulente della banca ha l'obbligo di consegnare al cliente una specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio, uno strumento finanziario o un pacchetto di prodotti/servizi risulti per lo stesso cliente “adeguato”.
A tal riguardo i prodotti finanziari dovranno avere, fin dalla loro ideazione, un target positivo a cui essere rivolti (adatto a ...), ma anche uno negativo (non adatto a ...). In altre parole, dovrà essere chiaramente indicato dal produttore se un determinato prodotto non sia in nessun caso “indicato” per un certo tipo di clientela. Questa novità comporterà obblighi e responsabilità in capo non solo al distributore (cioè la banca), bensì anche in capo al produttore (cioè l'emittente). Questo processo viene indicato con il termine inglese di “product governance”.
6. Altra novità: le autorità di vigilanza (Consob) avranno la possibilità di bloccare un prodotto finanziario già distribuito sul mercato o in fase di collocamento: finora le stesse autorità potevano intervenire di norma solo sul comportamento degli intermediari, ma non sui prodotti.
7. Le imprese finanziarie dovranno dimostrare alle autorità di vigilanza di offrire il proprio servizio attraverso personale formato, quindi con competenze adeguate e conoscenza dei mercati e dei prodotti offerti. Tali competenze dovranno essere mantenute ed aggiornate nel corso degli anni e si dovrà dimostrare il relativo aggiornamento. Stesso obbligo vale anche per i consulenti autonomi.
Alcuni consigli del CTCU:
- per quanto riguarda il questionario MiFID rispondere esattamente alle domande che vi vengono sottoposte, in modo veritiero e senza farsi influenzare dal consulente: la profilatura del rischio è un aspetto molto importante per potersi tutelare più efficacemente nei confronti della banca;
- fare attenzione a “come” si impartisce l'ordine di acquisto di un determinato strumento o prodotto finanziario, in quanto cambia il regime di tutela in relazione al servizio (consulenza oppure di mera esecuzione) per cui si è prestato;
- quindi controllare bene anche le cd. raccomandazioni personalizzate o i report di consulenza che vi vengono fatti sottoscrivere dal consulente;
- prendersi il tempo giusto per prendere una consapevole scelta di investimento: mai farsi prendere dalla fretta, eventualmente ponderare la scelta pensandoci su anche alcuni giorni;
- verificare bene i costi dell'operazione rispettivamente del prodotto/strumento che si vuole acquistare;
- porsi ragionevoli obiettivi di investimento e nel caso in cui, anche dopo qualche tempo, li si sia raggiunti, “meglio vendere” e realizzare quanto guadagnato … piuttosto che perdere tutto nel lungo periodo
Per il direttore del CTCU, Walther Andreaus, rimane da vedere se la novella europea e quella nazionale di recepimento raggiungeranno o meno il loro scopo di una miglior tutela degli investitori/trici. “Il primo, concreto effetto saranno sicuramente nuove montagne di carta che verranno recapitate a casa dei clienti, dalle banche. Un accumularsi quindi di informazioni su prodotti e costi: c'è da temere che molti clienti decideranno di non leggere molto in profondità la documentazione che gli verrà recapitata dalla banca. Anche la prospettata concorrenza fra consulenza indipendente (remunerata con compenso) e consulenza non indipendente (remunerata a commissione) è ancora prematura. Le prime “modifiche contrattuali” inviate ad alcuni consumatori lasciano intendere che le banche non si discosteranno di molto dal loro modello tradizionale di consulenza”.