Corsi professionalizzanti:

chi si iscrive è un consumatore!
Importante ordinanza della Corte di Cassazione

 

Negli ultimi anni, il CTCU è venuto a conoscenza di molti casi di persone che, iscrittesi ai corsi professionalizzanti, come ad esempio quello per diventare estetista, non si sono viste riconoscere i diritti propri dei consumatori.

Sino ad ora, i giudici ritenevano infatti che ai contratti dei corsi professionali dovessero essere applicate le norme previste per i contratti conclusi dai professionisti, escludendo così le tutele previste dalle norme per i contratti conclusi dai consumatori. Ciò è riconducibile alla definizione normativa, secondo la quale è consumatore colui che conclude contratti per scopi che non riguardano la propria attività lavorativa; al contrario, sono professionisti coloro che li concludono per scopi attinenti alla propria professione.

Nel caso specifico e recente di una consumatrice che ha sottoscritto un contratto con una società che forniva un tale corso di formazione professionale, la Corte di Cassazione (Sezione III, ordinanza n. 8120/2024, pubblicata in data 26.03.2024) ha affermato che: “La ricorrente non ha stipulato il contratto nell’esercizio della sua professione, o per scopi inerenti all’attività professionale svolta. Lo ha stipulato allo scopo di acquisire una professione ossia di diventare professionista in futuro: in quel momento non lo era”.

Tale importante chiarimento pone le fondamenta per poter correttamente estendere la disciplina del Codice del Consumo anche a coloro che abbiano sottoscritto un contratto di tipo professionalizzante per poter acquisire una professione o per diventare in futuro un professionista. Non possedendo ancora la qualifica di professionista, questi soggetti dovranno pertanto essere considerati dei consumatori. Questo risulta di notevole importanza per poter beneficiare delle maggiori tutele previste in campo consumeristico.

Più in particolare gli aspiranti professionisti che abbiano sottoscritto tali contratti a distanza potranno avvalersi della facoltà di recesso nel termine di quattordici giorni o della disciplina delle clausole vessatorie nel caso in cui le condizioni di contratto siano per loro particolarmente svantaggiose.

 

L’ordinanza è consultabile qui:

ordinanza.pdf247.52 KB

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