Lo dice anche la Cassazione: “L'animale domestico è un bene di consumo e si applica il Codice del Consumo”
Il Centro Tutela Consumatori Utenti l'aveva sempre sostenuto, anche se parlare di garanzia quando si tratta di un cucciolo a cui si è affezionati può sembrare stonato. Ora lo ribadisce anche la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata a fine settembre. Si tratta della prima decisione di legittimità ad affermare l'applicabilità alla vendita di animali da affezione (i nostri animali da compagnia), della normativa prevista dal Codice del Consumo.
La Corte è arrivata a questa decisione, attraverso un iter argomentativo molto accurato che considera l'animale un bene in senso giuridico, il compratore di un animale da compagnia o affezione, un consumatore e venditore, colui che nell'esercizio del commercio vende un animale da compagnia.
La decisione ha esaminato il caso di un cane di razza, in particolare un Pinscher, che successivamente alla vendita (oltre un anno dopo), tramite una tac, si era scoperto fosse affetto da una grave cardiopatia congenita. Il compratore si era così rivolto al venditore per ottenere una parziale restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata respinta e poi la sentenza era stata confermata in appello perchè la denuncia del vizio era intervenuta tardivamente, oltre gli otto giorni dalla scoperta, previsti dal Codice Civile. Il compratore aveva così presentato ricorso in Cassazione invocando l'applicabilità degli artt. 128 ss., e art. 132 ss., del Codice del Consumo, dove il termine di decadenza per la denuncia dei vizi per il “bene di consumo” viene fissato in due mesi dalla scoperta del “difetto”: in questo caso di una malattia preesistente alla vendita del cucciolo.
Insomma in parole povere, se acquistate animali da compagnia o d'affezione e se siete un consumatore, la denuncia della malattia può essere fatta entro due mesi dalla scoperta, entro due anni dall'acquisto: questo significa che se vi accorgete che il cucciolo acquistato presenta una malattia che si rivela preesistente alla vendita potete avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto, inviando una raccomandata al venditore che illustri la malattia del cucciolo, (magari allegando il certificato del medico) e chiedendo il rimedio che riterrete più opportuno, in particolare, trattandosi probabilmente di un animale di cui vi siete affezionati, una riduzione del prezzo e un risarcimento del danno (ma potreste anche chiedere eventualmente, la risoluzione del contratto).
Il Centro Tutela Consumatori Utenti ha comunque approntato un foglio informativo ovvero un semplice vademecum che vi aiuterà a diventare proprietari di un cane o di un gatto, senza incentivare inconsapevolmente il deplorevole commercio dei cuccioli, e per avere inoltre una buona garanzia d’aver acquistato un animale sano che vi darà gioia per molto tempo.