Assicurazioni infortuni - Glossario

Infortunio

L‘infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l‘invalidità permanente o l‘inabilità temporanea.

Indennizzo in caso morte

è dovuto se la morte dell‘assicurato si verifica entro un dato termine dell‘infortunio, termine che di solito è di due anni. L‘indennizzo deve essere pagato al beneficiario indicato nel contratto.

Invalidità permanente

è costituita dalla perdita o dalla diminuizione della capacità dell‘assicurato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa. L‘invalidità deve manifestarsi, di regola, entro due anni dal giorno dell‘infortunio. Per valutare l‘entità dell‘invalidità permanente, si fa riferimento o alla tabella INAIL oppure a una tabella contenuta nella polizza, che elenca una lunga serie di menomazioni assegnando a ciascuna di esse un valore percentuale rispetto all‘intero valore della persona.

Inabilità temporanea

l‘assicurato ha diritto a percepire una determinata somma prestabilita (c.d. diaria) per ogni giorno in cui ha dovuto interrompere l‘attività lavorativa a causa dell‘infortunio.

Franchigia

Esistono due diversi tipi di franchigia nelle polizze infortuni:

la franchigia assoluta se fino a una certa percentuale di invalidità la compagnia non corrisponde nessun indennizzo (p. es. franchigia assoluta del 5% e grado di invalidità accertata del 15%: la compagnia paga il 10%);

la franchigia relativa quando al di sotto di una certa percentuale non viene corrisposto alcun indennizzo. Se però il grado d'invalidità supera tale percentuale, viene corrisposto per intero (p. es. franchigia relativa del 5 % e grado di invalidità accertato del 5%: la compagnia non paga. Se il grado di invalidità accertato è del 15%, la compagnia indennizza il 15%).

Situazione al
08/2023

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