Assicurazioni sulla vita: il recesso anticipato è caro

Ancora di salvezza: recesso a 30 giorni


La Signora M. aveva sottoscritto tre settimane fa la proposta di un contratto per l’assicurazione sulla vita. La proposta è un contratto preliminare vincolante per un’assicurazione sulla vita. Il contratto preliminare della Signora M. prevede il pagamento di un premio trimestrale pari a 200 euro, una durata di 35 anni e una rivalutazione automatica dei premi da pagare. Prima della sottoscrizione del contratto preliminare alla Signora M. veniva assicurato verbalmente che avrebbe potuto recedere dal contratto già a partire dal 5° anno, senza alcuna perdita. Per la Signora M. la possibilità di recesso senza alcuna perdita è assolutamente imprescindibile, dato che al più tardi dopo cinque anni avrà bisogno dei suoi risparmi.

Alcune settimane dopo la Signora M. riceve il contratto d’assicurazione vero e proprio. Il contratto comprende anche una tabella (“progetto esemplificativo personalizzato”) che riporta l’evoluzione delle varie prestazioni assicurative per tutta la durata contrattuale. Tra le altre cose, da questa tabella si può rilevare a quanto ammonta l’importo che si riceve in caso di risoluzione anticipata del contratto (riscatto), con gli scaglioni in base agli anni trascorsi dalla stipula del contratto.

Osservando dettagliatamente la tabella, la Signora M. si rende conto che il recesso anticipato dal contratto nei primi anni comporta enormi perdite. Recedere dopo cinque anni prevede la corresponsione di 621,90 euro, a fronte del totale di premi versati pari a 4.600,72 euro: una perdita di quasi 4.000 euro.
Anche il previsto aumento dei premi è poco rincuorante: la rata pattuita in origine di 800 euro nel giro di soli cinque anni sarebbe salita a 1.048,48 euro.

È comprensibile che la Signora M. sia poco entusiasta di queste cifre. Fidandosi pienamente di quanto affermato verbalmente dall’agente assicurativo, non aveva esaminato attentamente le condizioni contrattuali.
Il CTCU invita alla prudenza: “Prima di qualsiasi sottoscrizione, il contratto va letto molto attentamente e in caso di condizioni poco chiare va consultato un esperto. I consumatori non devono mai fidarsi ciecamente, ma verificare sempre che la documentazione contrattuale rispecchia quanto precedentemente promesso verbalmente.” Inoltre il CTCU sa che: “La risoluzione anticipata del contratto, soprattutto nella prima metà della sua durata, viene letteralmente punita dalle compagnie assicurative. La forte perdita che si subisce nel caso del cosiddetto “riscatto” nei prima anni è dovuta al fatto che i costi contrattuali relativi all’intera durata vengono detratti già nella fase contrattuale iniziale. Non c’è quasi nulla di così poco trasparente quanto il cosiddetto valore di riscatto.”  

Eppure, la Signora M. ha un’ultima ancora di salvezza: da quando le è pervenuta la documentazione contrattuale non sono ancora trascorsi 30 giorni, quindi può recedere dal contratto. Il recesso determina la risoluzione del contratto obbligando la compagnia assicurativa a restituire il premio già versato (meno un contributo spese).

I consumatori possono trovare informazioni dettagliate su come esercitare tale diritto nella proposta di assicurazione sulla vita e nelle condizioni generali di contratto (per il fac-simile delle lettere consultare www.consumer.bz.it).

 

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