“Bail in”
Dal 1° gennaio 2016 i correntisti e gli obbligazionisti delle banche potrebbero essere chiamati a rispondere in caso di difficoltà finanziarie della banca
La cd. “direttiva BRRD” (Bank Recovery and Resolution Directive) mira ad evitare che futuri salvataggi di banche a rischio di insolvenza avvengano tramite fondi statali. La direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche. Se la banca si trova in difficoltà economiche, ed è a rischio insolvenza, ciò potrebbe portare al cd. ”bail in”. Il bail in (letteralmente, all'incirca: “garantire dall'interno”) significa che gli investitori della banca potranno essere resi partecipi delle perdite finanziarie della stessa.
Lo schema di coinvolgimento nel salvataggio è il seguente: in prima linea saranno gli azionisti ad essere chiamati ad intervenire (in altre parole il valore delle azioni verrà ridotto per evitare l'insolvenza). Se ciò non dovesse bastare, un'altra categoria di “finanziatori” della banca sarà chiamata ad intervenire: gli obbligazionisti. Il controvalore delle obbligazioni in loro possesso potrà essere convertito in azioni, al fine di “ricapitalizzare” la banca (cioè garantire liquidità “fresca” alla stessa).
Nel caso in cui anche tale apporto non bastasse a risanare la banca, anche i depositi sopra i 100.000 euro dei correntisti, sia quelli di persone private che quelli di piccole e medie imprese, dovranno subire un prelievo forzoso. I depositi al di sotto della soglia dei 100.000 euro saranno invece al sicuro, in quanto protetti dalla garanzia sui depositi.
Quando entrerà in vigore il bail in?
Il termine per il recepimento della direttiva (2014/59/UE) è già scaduto il 31/12/2014. L'Italia non ha rispettato tale termine. Nell'estate del 2015, con la cd. “legge di delegazione europea”, il Governo è stato incaricato di recepire la direttiva a mezzo di decreti legislativi. Il testo definitivo di tali decreti non risulta essere ancora disponibile. Nella legge di delega viene però specificamente confermato il 1° gennaio 2016 quale data di entrata in vigore del bail in.
Cosa cambia per correntisti, risparmiatori ed investitori delle banche?
I cambiamenti per risparmiatori ed investitori saranno davvero notevoli, in quanto, in caso di gravi difficoltà della banca, le obbligazioni potrebbero essere convertite in azioni. In questo caso un obbligazionista (creditore puro di una banca) diventerebbe di colpo azionista (cioè socio della banca), e come tale si vedrebbe esposto a rischi e conseguenze di investimento completamente differenti da quelli inizialmente preventivati.
Rimane invece di fatto invariata la situazione per i piccoli correntisti, i quali – come avviene già adesso – continueranno a godere di una garanzia per i loro depositi fino ad un ammontare massimo di 100.000 euro.
In definitiva ...
Anche se è sicuramente da salutare con favore il fatto che non dovranno più essere i contribuenti a doversi far carico del salvataggio di banche decotte, il bail in presenta anche molti lati oscuri, in particolar modo per quello che potrà effettivamente accadere agli obbligazionisti. Per loro, un investimento considerato in un certo momento (più o meno) sicuro, potrebbe anche di colpo trasformarsi in qualcosa di assai più rischioso.