Buoni fruttiferi postali “prescritti”: l'Arbitro Bancario Finanziario dà ragione ad una consumatrice

Rimborso di oltre 40.000 €

 

Circa un anno fa una piccola risparmiatrice si era rivolta al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), per chiedere consulenza ed aiuto in merito alla liquidazione di un investimento. L'ufficio postale locale si rifiutò infatti di liquidare i buoni fruttiferi postali che la signora aveva comprato nel 2001; gli addetti allo sportello le spiegarono che la sua posizione si era irrevocabilmente prescritta, e che purtroppo non si sarebbe potuto fare più niente a riguardo.

Con il sostegno del CTCU, la signora presentò alle Poste un reclamo scritto, che rimase tuttavia senza risposta alcuna. Successivamente il caso venne sottoposto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); le Poste si sono costituite nel procedimento, persistendo però nel dichiarare che i buoni fruttiferi della signora fossero scaduti. In questo, le Poste citarono un decreto ministeriale, con il quale a far data dal 19 dicembre 2001, i buoni fruttiferi postali di una data serie erano stati convertiti ad altra serie, non più riscuotibile dal 2015.

Ma i buoni in possesso della signora erano stati emessi solo dopo tale data, e con il numero di serie originale. Per gli consulenti del CTCU un chiaro segno che nel caso di specie il decreto citato non potesse trovare applicazione. Se questi buoni fruttiferi dovevano essere emessi con caratteristiche simili a quelle introdotte per decreto, si sarebbero dovuti rilasciare direttamente con nuovi numeri di serie, e con le rispettive caratteristiche (come ad esempio appunto i termini di riscossione). In quanto i buoni oggetto del contendere erano però stati emessi con vecchi numeri di serie in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto, la conversione non andava applicata: questo poiché i risparmiatori devono potersi fidare degli indicatori di rivalutazione riportati sui titoli, e non dover temere che tali caratteristiche siano soggette a variazioni già dapprima della loro emissione.

Il collegio dell'ABF diede seguito alle argomentazioni del CTCU, esortando le Poste a liquidare i buoni fruttiferi alla signora. Per la signora ne valse davvero la pena, in quanto le Poste devono adesso accreditarle il triplo del capitale investito, corrispondente ad una rendita annuale superiore al 6%.

Da sottolineare positivamente il fatto che le Poste si siano attenute alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario e abbiano risarcito la somma dovuta alla signora. Questo ha consentito di evitare un lungo e oneroso procedimento giudiziario, perfettamente in linea con i principi guida degli organi di risoluzione alternativa delle controversie, di cui fa parte anche l'Arbitro Bancario Finanziario.

 

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