Come vengono indicati gli ingredienti primari di un prodotto?

 

Per motivi di marketing, sulla confezione di molti alimenti viene fatto un riferimento esplicito o indiretto alla loro origine, ad esempio con le indicazioni “Prodotto in...” o “Made in...”, ma anche con un’immagine, un simbolo o la raffigurazione della bandiera del relativo paese. A partire dal 1° aprile 2020, su questi alimenti va riportata la provenienza degli ingredienti primari qualora essa differisca dal luogo d’origine del prodotto. La nuova disposizione vale per tutto il territorio UE e si basa sul Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Per ingredienti primari si intendono gli ingredienti che rappresentano quantitativamente più del 50% dell’alimento e quelli che vengono associati alla denominazione di tale alimento. Un prodotto può contenere uno o più ingredienti primari, in alcuni casi nemmeno uno.
Ad esempio, se un produttore di yogurt di frutta indica sull’etichetta l’Italia come luogo di produzione, qualora il latte e la frutta utilizzata non siano stati prodotti in Italia, va riportata anche la provenienza di tali ingredienti.


“Purtroppo questa nuova disposizione non aumenta veramente la trasparenza a favore dei consumatori”, si rammarica Silke Raffeiner, nutrizionista presso il Centro Tutela Consumatori Utenti. “Le organizzazioni di tutela dei consumatori si battono ormai da tempo affinché tutti gli ingredienti principali dei prodotti alimentari vengano indicati tassativamente e con accuratezza sulle confezioni. Con questa nuova disposizione, però, la provenienza degli ingredienti primari deve essere riportata solo nel caso in cui sulla confezione venga fatto riferimento al luogo d’origine del prodotto”.
Le indicazioni prescritte, inoltre, offrono poca chiarezza, dal momento che il paese o la regione d’origine possono, ma non devono necessariamente essere indicati concretamente: bastano, ad esempio, diciture come “Ingrediente proveniente da paese UE” o “Ingrediente proveniente da paesi terzi” ovvero “Ingrediente proveniente da paese extra UE” o ancora “Ingrediente proveniente da paese UE ed extra UE”. È ammessa persino l’indicazione “L’ingrediente non proviene dal paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento”.
Sono esenti dalle nuove disposizioni, ad esempio, i prodotti con denominazioni usuali (per es. salsiccia toscana) e quelli con indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP). Per carne fresca confezionata, frutta e verdura fresca, olio d’oliva, miele, pesce fresco e surgelato, uova e prodotti biologici, esisteva già l’obbligo di indicare l’origine, e ciò rimane invariato.

 

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