Conti e rapporti dormienti

Dal prossimo novembre iniziano a scadere i termini di prescrizione per riscattarli


Poco tempo ancora per i titolari di rapporti finanziari cosiddetti “dormienti”, per rivendicare le somme dimenticate e non movimentate da oltre 20 anni in conti correnti, depositi, libretti di risparmio, ma anche azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento, nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.

Dal 2008 all'apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono affluite le somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di disponibilità delle somme. Secondo gli ultimi dati disponibili (ultimo Rendiconto generale della Corte dei Conti - 2016),  la giacenza di tale fondo dovrebbe ammontare ad oltre 1,574 miliardi di euro.

Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate da altri 10 anni, risultano trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione (vedi box sotto). Si tratta dunque di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali i diretti interessati possono ancora effettuare una verifica puntuale circa l’esistenza di uno o più “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di propri familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, se del caso, alla Consap domanda di rimborso in tempo utile.

Per verificare l'esistenza di un rapporto dormiente si può consultare la banca dati messa a disposizione da Consap Spa, ente a cui sono state affidate le procedure di rimborso, all’indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente” e inserendo i dati richiesti.

Le domande di rimborso possono poi essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (www.consap.it), oppure a mezzo raccomandata a/r ovvero raccomandata a mano presso la sede della società.

L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti può essere inoltrata dagli aventi diritto a Consap senza dover ricorrere all’attività di intermediari. Tutte le richieste di rimborso devono però essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile dallo stesso sito della Consap.


Non è previsto il rimborso:

  • ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all'art. 2946 c.c.


Bene a sapersi: quando un rapporto diviene “dormiente”?

Un rapporto diviene “dormiente” allorquando non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad es. l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto. Unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).
Sui siti di varie banche, anche locali, sono pubblicati gli elenchi dei rapporti presunti dormienti ad una certa data oppure già devoluti al Fondo Consap: dare un'occhiata potrebbe sempre essere utile!

 

like-512_0.png

like-512_0.png

Top