Coronavirus: preparazione giuridica

Adeguamento dei contratti dei consumatori

 

In questo periodo di pandemia causata dal Coronavirus, pende sul nostro capo una spada di Damocle – il  “lockdown” totale. Sia le aziende che i consumatori si vedono esposti a misure che creano insicurezza e che sono in continua evoluzione. Alcuni servizi, come ad esempio una prestazione artigianale, possono essere offerti oggi, ma da domani potrebbero essere vietati per via di una ordinanza obbligatoria. L'incertezza riguardante il fatto che i contratti possano essere adempiuti o meno è un tema concreto a cui dobbiamo dedicarci, in modo da evitare al meglio conseguenze spiacevoli.

Per prima cosa: una garanzia onnicomprensiva non può essere garantita contrattualmente. La migliore regolamentazione delle circostanze possibili riduce, tuttavia, il rischio per le imprese e per i consumatori in caso di successiva inadempienza.

In caso di inadempienza contrattuale, è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 1463 c.c. riguardante l'impossibilità totale: Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Attraverso questa previsione normativa, il contratto viene quindi risolto. Nella prassi, da ciò deriva spesso per entrambe le parti un danno corrispondente.

La certezza del diritto e della pianificazione sono quindi all'ordine del giorno. Per questo motivo, i contratti stipulati in periodo di Coronavirus dovrebbero contenere delle clausole specifiche che escludono l'impossibilità totale.

Negli scorsi mesi, numerose famiglie hanno subìto perdite economiche dovute a disoccupazione, lavoro ad orario ridotto e cassa integrazione. Il bilancio familiare è stato sollecitato in modo eccezionale, e quindi non è stato sempre possibile pagare entro il termine stabilito le fatture.

Per aumentare la certezza del diritto e della pianificazione, i contratti possono prevedere delle clausole specifiche che prevedono la temporanea sospensione del pagamento o della prestazione di un lavoro qualora si verifichino determinate condizioni. Un artigiano che a causa di misure restrittive non può portare a termine il proprio lavoro. Un mobilificio che non riesce a consegnare i prodotti nei tempi previsti. I consumatori che a causa di difficoltà finanziarie non sono in grado di pagare le rate entro il termine stabilito.

Qualora venissero inseriti nei contratti dei consumatori anche solamente questi eventi noti, il danno causato dalla impossibilità totale potrebbe essere ammortizzato. È molto importante che vi sia un giusto equilibrio degli interessi, ossia che si tengano in considerazione le circostanze sia per l'azienda che per i consumatori.

Anche nel caso dei cosiddetti contratti in forma di moduli o di formulari, ossia quei contratti per i quali i consumatori esprimono unicamente il loro consenso, è possibile una modifica contrattuale. Si tratta, ad esempio, di contratti dei settori energia, telefonia, banca o assicurazioni; ma anche per negozi di mobili. La modifica contrattuale è prevista giuridicamente dall'art. 1342 c.c., nella prassi però avviene di rado. Tuttavia, i contratti in forma di moduli o di formulari non costituiscono un ostacolo giuridico per un adeguamento più favorevole per il consumatore.

 

Di seguito, alcuni esempi delle relative clausole che possono essere inserite nei contratti:

  • In caso di comprovata disoccupazione, cassa integrazione oppure lavoro ad orario ridotto, al consumatore/alla consumatrice viene concessa una dilazione di pagamento di 30/60/90 giorni.
  • In caso di comprovata disoccupazione, cassa integrazione oppure lavoro ad orario ridotto, al consumatore/alla consumatrice viene concessa una dilazione di pagamento fino al completo reinserimento nel rapporto di lavoro.
  • Il consumatore/la consumatrice garantisce all'azienda, in caso di circostanze impreviste, un ulteriore termine di adempimento o di consegna di 30/60/90 giorni.

 

Queste clausole contrattuali, nei casi possibili, rappresentano una necessità, che garantisce ai consumatori la sicurezza di stipulare contratti in questo periodo di insicurezza.

“In determinate situazioni, le norme giuridiche vincolanti (norme imperative) regolano le modalità di adempimento. Queste norme non possono essere modificate contrattualmente (la rinuncia al diritto di garanzia, ad esempio, è nulla). Al di fuori di queste norme vincolanti si pone tuttavia la libertà contrattuale, che offre la possibilità sia ai consumatori che alle aziende di affrontare la crisi del Coronavirus nel miglior modo possibile”, afferma il consulente del CTCU Reinhard Bauer.

Il CTCU si mette a disposizione per offrire informazioni, consulenza e supporto nell'analisi dei contratti. Siamo raggiungibili telefonicamente al numero 0471 975597 oppure via mail al  info@centroconsumatori.it.

 

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