Il contratto che si viene a concludere tra il consumatore e il parrucchiere è un contratto d'opera disciplinato dagli art. 2222 -2228 c.c., dove il parrucchiere agisce come un prestatore d'opera o di servizi.
Nello specifico l' art. 2222 c.c. recita (Contratto d'opera) “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Chi decide come deve essere eseguito il taglio e/o la tinta e/o l'acconciatura?
Stando a quanto previsto dal codice civile, nell'eseguire l'opera il parrucchiere si deve attenere alle indicazioni fornitegli dal cliente (committente), e pertanto chi abbia una precisa idea di come vuole il taglio, la tinta, ecc. deve spiegarlo chiaramente al parrucchiere, magari anche servendosi di alcune foto, di modo che il parrucchiere sia subito in grado di capire che taglio e/o tinta deve eseguire, senza incorrere in spiacevoli errori o incomprensioni.
Se invece il consumatore decidesse di affidarsi in tutto e per tutto al parrucchiere, demandando quindi a lui la decisione di come procedere con il taglio e/o la tinta e/o l'acconciatura, allora poi sarà alquanto difficile contestare l'operato del professionista.
Quale diligenza è richiesta al parrucchiere nell'esecuzione dell'opera?
Nel compimento dell'opera al parrucchiere non è richiesta la semplice diligenza del buon padre di famiglia (diligenza che viene richiesta nell'adempimento di semplici prestazione), ma viene richiesta una diligenza “professionale/specifica” che deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c. 2).
Con ciò si intende che al parrucchiere nell'espletamento della sua attività viene richiesta una preparazione professionale specifica, p. es quale tipologia di tinta utilizzare per specifici capelli al fine di evitare che questi si brucino o si indeboliscano.
Entro quando bisogna contestare la prestazione al parrucchiere?
Nel caso in cui il cliente fosse assolutamente insoddisfatto del lavoro eseguito dal parrucchiere (ad esempio accorgendosi subito che il taglio è troppo corto o la tinta è troppo chiara), deve denunciare immediatamente il vizio evidente al parrucchiere. Se non agisce in questa maniera l'opera si intende come accettata!
Invece i cd. vizi occulti (ad es. dopo il primo lavaggio la tinta si è schiarita troppo) vanno denunciati al parrucchiere entro 8 giorni dalla loro scoperta, a pena di decadenza.
Si ha diritto a un risarcimento del danno nel caso in cui si dimostra che il parrucchiere ha sbagliato?
In caso di difformità o vizi (es. la tinta risulta essere troppo chiara), il consumatore può pretendere che gli stessi siano eliminati a spese del parrucchiere (ad es. facendo una nuova tinta), oppure richiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.
Nel caso di colpa del parrucchiere, ossia quando egli non ha agito con la dovuta diligenza professionale, come richiesta esplicitamente dalla legge, al consumatore è riconosciuta la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, dovendo però dimostrare esattamente quali danni ha subíto nel concreto (es. tinta sbagliata con conseguente bruciatura dei capelli); in simili casi serve una perizia di un altro parrucchiere che attesti l'errore commesso dal primo parrucchiere.
Se invece i vizi o le difformità sono tali da rendere impossibile un rimedio (es. i capelli sono stati tagliati molto più corti rispetto a quanto esplicitamente richiesto), al consumatore è riconosciuta la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, quindi non pagare la prestazione o richiedere indietro quanto corrisposto.