Decisioni dell'ACF: le banche devono rimborsare i piccoli azionisti

Il CTCU offre assistenza nella presentazione del ricorso

Da alcuni mesi, precisamente dal 9 gennaio scorso, i piccoli investitori (cd. retail) che lamentino comportamenti non corretti da parte delle banche, hanno la possibilità di rivolgersi, gratuitamente, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in breve ACF. Nelle sue prime decisioni, l'Arbitro si è anche occupato di azioni bancarie illiquide. In alcuni interessanti provvedimenti, l'ACF ha deciso che le banche interessate debbano rimborsare ai clienti le somme investite. L'ACF contesta, fra le altre cose, agli istituti  l'errata profilatura dei clienti, l'errata consulenza prestata ed il fatto che ai clienti non fosse stata fornita adeguata informazione specifica su rischi e pericoli delle azioni illiquide. Per tali motivi, l'Arbitro ha determinato che i clienti non erano stati posti in grado di valutare correttamente l'investimento nelle azioni, cosa questa che le banche avrebbero dovuto valutare sulla scorta dei questionari MiFID compilati dagli stessi clienti. L'ACF ha disposto pertanto il rimborso a favore dei clienti delle somme da questi investiti.


Come va presentato il ricorso

Il ricorso all'ACF può essere presentato anche senza l'assistenza di un avvocato, ed è gratuito. A tal riguardo, il CTCU ha deciso di offrire un (nuovo) servizio di assitenza ai suoi associati: dopo un'analisi della documentazione del singolo caso, i consulenti dell'Associazione aiuteranno gli interessati nella redazione del ricorso da inoltrare all'ACF. Uno dei vantaggi di questo procedimento è la tempistica: entro 180 dalla presentazione del ricorso si dovrebbe avere, infatti, la decisione dell'Arbitro. Per quanto riguarda l'onere della prova, è l'intermediario che deve provare che il proprio comportamento, le informazioni fornite e i contratti fatti sottoscrivere erano conformi alla legge. Attenzione però: la decisione dell'ACF non ha carattere vincolante, né valore di “cosa giudicata”. Se l'intermediario decide di non darle seguito, ne viene data notizia sul sito dell'ACF stesso, nonché su due quotidiani nazionali e anche sul sito dell'intermediario stesso (cd. sanzione reputazionale). A fine procedimento le parti hanno comunque facoltà di rivolgersi alla giustizia ordinaria; la decisione dell'ACF potrà essere utilizzata dalle parti in sede di eventuale giudizio.

Per poter essere dichiarato ricevibile, il ricorso deve rispettare due condizioni:

  • sugli stessi fatti non devono essere pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale della controversia;
  • prima del ricorso, deve essere stato proposto, preventivamente, un reclamo all'intermediario, al quale si stata data espressa risposta scritta oppure siano decorsi 60 giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia fornito riscontro allo stesso reclamo.


Il direttore del CTCU, Walther Andreaus commenta: „Le decisioni dell'Arbitro favorevoli ai clienti delle banche sono da salutare positivamente, in quanto confermano alcune delle contestazioni che da anni muoviamo, anche localmente, rispetto alla vendita di azioni  proprie degli istituti bancari. Per questo consigliamo a tutti coloro che in passato hanno investito in azioni proprie delle banche di presentare dapprima un reclamo scritto alla banca, con richiesta di ricevere anche copia della documentazione contrattuale. Dopo il controllo della documentazione con i nostri consulenti si potrà presentare un ricorso all'ACF, senza costi per il ricorrente”.
 

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