Detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica

Bonifico bancario più semplice per il recupero del patrimonio edilizio

Solo nei casi in cui non sia più possibile rifare il pagamento con „bonifico parlante“ (cioè contenente codice fiscale dell'ordinante, partita IVA del beneficiario, riferimento legislativo e ritenuta d'acconto subita), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che - ai fini della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica - (vedi Circolare n. 43/E del 18.11.2016) il bonifico è valido anche se non contiene tutti i dati richiesti, a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, emessa da. beneficiario del bonifico, che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Ciò è previsto solo nei casi in cui è “impossibile” la ripetizione del pagamento mediante bonifico parlante corretto, come per esempio, se il beneficiario dei pagamenti ha cessato l'attività, è fallito, è deceduto o verosimilmente si rifiuta di restituire le somme percepite, anche in anni precedenti, a fronte di un nuovo e corretto bonifico.

La Circolare n.43/E ha chiarito anche che nel caso di acquisto dell'autorimessa pertinenziale il pagamento può essere effettuato anche primo del preliminare o dell'atto notarile, purché uno dei due atti venga comunque stipulato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi del cessionario, fermo restando comunque il rimedio dell'attestazione in presenza di bonifico bancario non corretto e che ottenga inoltre dall'impresa l'apposita certificazione circa il costo di realizzo del box.

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