Invii indesiderati - Alt alla valanga di pubblicità

La pubblicità di beni e servizi è uno dei principali strumenti a disposizione delle aziende che operano in regime di libera concorrenza. Oggi i media sono ormai invasi dalla pubblicità, da tempo molti cittadini vorrebbero però poter limitare il flusso di promozioni che quotidianamente li investe.

Da un certo tempo, poi, anche le cassette delle lettere hanno iniziato ad essere intasate da corrispondenza commerciale.

Per dare l`alt alla valanga di pubblicità ecco alcuni consigli:
 

Invii, volantini, materiale vario non indirizzati

È necessario far capire a chi distribuisce gli invii che Voi non li desiderate nella vostra cassetta delle lettere: apponendo l`apposito adesivo ("non imbucare invii senza indirizzo" - reperibile anche presso il CTCU) si rifiuta tutto il materiale privo di indirizzo quali comunicazioni commerciali, sociali e di pubblica informazione (p.e. da parte di enti locali), politiche-elettorali, per la raccolta fondi oppure campioni o cataloghi inviati da parte delle ditte.

Poste Italiane per quanto riguarda gli invii da essa recapitati, (riconoscibili perché contenuti in buste con triangoli stampati sul lato corto come nell'esempio sottostante), si impegna a rispettare questa scelta da parte del cittadino.

no pubblicità

 

Chi continuasse a ricevere materiale di questo tipo può avvisare direttamente l'azienda produttrice o la società di marketing responsabile, chiedendo di astenersi dall'invio. In questo caso farete bene a mandarci copia della vostra richiesta (e successivamente anche della risposta) per conoscenza. Se qualche agenzia di distribuzione locale non dovesse rispettare la vostra scelta il CTCU potrà assisterVi.
 

Invii e pubblicità indirizzati

Se Vi disturba ricevere questa corrispondenza personalizzata avete due possibilità di reagire:

  • compilando la lettera tipo per la cancellazione dalle liste delle maggiori ditte di vendita per corrispondenza disponibile presso il CTCU o sul sito del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it;
  • scrivendo direttamente alle ditte in questione. I cittadini hanno diritto di accedere agli indirizzari, al fine di accertare personalmente quali dati sul loro conto siano noti alle aziende oppure ai vari enti e in che modo questi vengano utilizzati.

Questo è uno dei principi su cui si fondano la legge per la tutela della privacy n. 675/1996 ed il relativo D.P.R. n. 501/1998 (regolamento d'attuazione).

L'applicazione concreta di tale principio si spiega al meglio con un esempio. Ricevendo materiale indesiderato, ai sensi dell'art. 13 della legge citata, il destinatario ha diritto di chiedere informazioni ai responsabili dell`archivio o della banca dati da cui attinge il mittente.

L'involontario bersaglio può chiedere al mittente come abbia avuto il suo indirizzo, se disponga di altri dati che lo riguardano e, in caso affermativo di verificarne l'esatezza (suggerendo eventuali rettifiche); infine egli può negare espressamente il proprio assenso all'utilizzo di tali dati. Inoltre è possibile chiedere al mittente di cancellare i dati in suo possesso.

Le richieste possono avvenire verbalmente dietro presentazione di un documento d'identità o copia dello stesso, oppure facendosi assistere da una persona di fiducia. È possibile altrimenti inviare una lettera raccomandata, fax o posta elettronica. Quando, a seguito della richiesta non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) l’istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile (se designato).

All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:

  • 15 giorni dal suo ricevimento;
  • 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria. Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:

  • una segnalazione, oppure
  • un reclamo circostanziato, oppure
  • un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.


Foglio informativo KC06
Situazione al: 10/2016

Situazione al
10/2016

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