Lavori di riqualificazione energetica e/o sisma bonus:
Sconto diretto in fattura per eco e sisma bonus
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di data 31 luglio 2019, è diventata operativa la norma del Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) che consente ai beneficiari di interventi di riqualificazione energetica (eco-bonus) e di riduzione del rischio sismico (sisma-bonus) di ricevere uno sconto immediato sulla fattura emessa dal forniture. Se, di solito, l'agevolazione si recupera in dieci anni come detrazione o rimborso Irpef, da adesso è possibile richiedere al fornitore (artigiano o ditta) uno sconto immediato sui lavori effettuali.
Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto: se il consumatore fa interventi pari a 1.000 euro dove è prevista una detrazione del 50% dovrà pagare solo 500 euro. Il resto, corrispondente all'ammontare dello sconto in fattura, verrà recuperato dal fornitore.
Per il consumatore tale opzione risulta essere molto vantaggiosa, in quanto gli consentirebbe di godere sin da subito del totale delle detrazioni a lui spettanti, che secondo la normativa vigente dovrebbe recuperare nell'arco di 10 anni.
L'ammontare dello sconto praticato è quindi pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati.
Cosa deve fare il consumatore:
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari il consumatore che ha optato per lo sconto diretto i fattura, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia. Tale comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal 16 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori e sostenute le spese. L'invio può avvenire online, tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure compilando e consegnando il modulo negli uffici dell'Agenzia o inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma digitale oppure via Pec con firma autografa. Il modulo e le modalità di compilazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione è invece compito dell’amministratore di condominio.
Cosa deve fare il fornitore:
Lo sconto praticato potrà essere recuperato dal fornitore come credito d'imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto. La compensazione sarà divisa in cinque rate annuali di pari importo. Il fornitore puó a sua volta cedere lo sconto ai propri fornitori, ma non a banche e ad altri intermediari finanziari. Il provvedimento specifica inoltre che la quota di credito, che non è utilizzata nell’anno, potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.
Pertanto, affinché il fornitore possa dar via al sistema del recupero dello sconto fatto al consumatore, dovrà preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del suo cliente, attestando che lo sconto è stato effettuato utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Importante:
L'opzione dello “scontro diretto in fattura” é possibile solo se c’é un accordo tra il consumatore e il fornitore.