Pagamenti in Contanti & Pagamenti con POS

Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di accettare pagamenti con POS e carte di credito


La legge di stabilità 2016 ha cambiato le regole innalzando il limite per l’utilizzo del denaro contante e introducendo l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito, anche per importi inferiori ai 30,00 €.
 

Nuovo limite per il contante

Dal 1 gennaio 2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 €. In particolare è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 € (e non più a 1.000,00 €).
 

I cambia valute

Il limite di 2.999,99 € vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (cambiavalute), in relazione alla quale era fissata la soglia di 2.499,99 €.
 

Money transfer

Viene lasciata, invece, a 999,99 € la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).
 

Assegni, vaglia postali e cambiari e saldo dei libretti di deposito al portatore

Rimane invariato a 1.000,00 €, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Del pari, resta fermo a 999,99 € il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
 

Il POS e i professionisti

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, devono accettare pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica) per importi anche inferiori al vecchio limite dei 30,00 €. I decreti attuativi stabiliranno le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

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