Seggiolini „anti-abbandono“: dal 6 marzo possono scattare le sanzioni

E’ online la piattaforma per i buoni

Dal 7 novembre 2019, per chi trasporta in auto bambini al di sotto dei 4 anni, è obbligatorio avere un seggiolino con sistema anti-abbandono. Dal 6 marzo scatteranno le sanzioni per chi non si è adeguato alle nuove disposizioni: sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.

Il CTCU ricorda che, per essere in regola, bisogna avere con sé la dichiarazione di conformità del produttore, in forma di auto-dichiarazione. Con tale documento il produttore deve confermare che i requisiti tecnici e funzionali del prodotto rispettano le normative vigenti.

I dispositivi possono essere integrati nel seggiolino oppure essere acquistati a parte. Prima di acquistare consigliamo quindi di verificare la presenza della dichiarazione di conformità, in particolar modo per acquisti fatti via internet, al di fuori dell’Unione Europea.

Come chiedere il bonus?

Il Ministero dei Trasporti ha definito, con apposito decreto, chi può chiedere il contributo di 30 euro sotto forma di buono per l’acquisto dei seggiolini.

Con qualche ritardo è ora possibile collegarsi a https://www.bonuseggiolino.it/bonuseggiolino/#/beneficiario/homePage per ricevere il buono, e ciò vale anche per chi avesse già effettuato l’acquisto prima del 20 febbraio 2020.

Per registrarsi è necessario avere un’identità digitale (SPID).

Il contributo è unico per bambino (ovvero un seggiolino o un sistema integrativo per bambino), e pertanto solo un genitore potrà richiedere il buono. Il buono viene erogato sotto forma di voucher elettronico, che può essere poi speso soltanto nei negozi che previamente si sono registrati presso il Ministero.

I buoni vengono erogati secondo il principio del “chi prima arriva”, e saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi.

Per domande è possibile rivolgersi anche allo sportello del CTCU del progetto “Nessuno E-scluso: Tecnologia – disabilità – povertà”, mail: nessunoescluso@centroconsumatori.it

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