Società di recupero crediti inviano solleciti relativi a bollette elettriche risalenti a vari anni fa

Il CTCU spiega cosa si può fare


Negli ultimi tempi stanno pervenendo a numerosi consumatori altoatesini, richieste non solo scritte, ma anche via sms oppure telefoniche, di pagamento di presunte, vecchie bollette elettriche non saldate e riferite in particolare al Servizio Elettrico Nazionale (l'ex Enel per intenderci). Tali richieste sono avanzate da alcune (più o meno note) società di recupero credito. Varie sono le lamentele dei consumatori/trici relative ai modi, non sempre ortodossi (specie quelli telefonici) con cui viene richiesto il pagamento di detti importi. I consumatori chiedono consiglio e aiuto al CTCU. Di seguito alcune indicazioni su come affrontare la problematica: si tratta infatti spesso di importi prescritti per i quali si può far valere il relativo diritto.    


Cosa si intende per “prescrizione”

Si usa parlare di “prescrizione di una bolletta”, quando viene richiesto il pagamento di una bolletta (della luce, del gas, del telefono, dell'acqua, ecc…), riferita ai consumi di anni passati. Se passa un certo periodo di tempo (anni), durante il quale il fornitore non vi invia alcun avviso o sollecito di pagamento per tali bollette, lo stesso fornitore non può più richiedervi il pagamento del relativo importo. Quando infatti il titolare di un credito non esercita per un tempo determinato dalla legge il suo diritto, questo si estingue, appunto, per prescrizione.


I termini

La prescrizione ordinaria prevede un termine di 10 anni, e vale in genere per tutti quei crediti per i quali la legge non specifica un termine diverso.

Per ciò che riguarda le bollette di energia elettrica e gas valgono le seguenti regole:
a) la prescrizione normale è di 5 anni, nel caso in cui il fornitore si svegli solo dopo anni per richiedervene il pagamento. Questo il termine anche per le bollette di acqua, rifiuti, telefono ed altre utenze. Esempio: una bolletta emessa nel gennaio 2014, il cui pagamento viene richiesto dal fornitore (oppure da una società di recupero crediti da questi incaricata) solo nel corso del mese di agosto 2019, risulta prescritta. Un sollecito di pagamento inviato dopo i 5 anni non va pagato ma va comunque contestato (vedi oltre). Un sollecito di pagamento inviato entro i 5 anni può essere legittimo, ma il fornitore dovrà poi dare la prova di avervelo anche inviato (può quindi valere una raccomandata, ma non certo un sms, oppure un email oppure una lettera semplice).
 
b) Prescrizione di 2 anni, anziché di 5 (art. 1 comma 4 della legge 205/2017 e della Del. ARERA 97/2018/R/com) per le bollette di conguaglio della luce e del gas: nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018 (per il gas con scadenza successiva al 1° gennaio 2019), nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione cosiddetta breve (2 anni invece che 5) e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

Sempre: una volta accertata la prescrizione (sia che si tratti di quella dei 5 anni, che quella dei 2 anni) -  eventualmente anche richiedendo copia della bolletta, che il consumatore ha diritto di ricevere, per provvedere alla verifica - è necessario contestare per iscritto l'intervenuta prescrizione. È importante evidenziare che una tale contestazione si deve sollevare solo prima di decidere l'eventuale pagamento: se il consumatore paga quanto richiesto, non potrà infatti poi più richiedere indietro quanto corrisposto.

In allegato si può trovare una lettera-tipo da inviare alla società fornitrice e alla società di recupero credito e p.c. al CTCU.

Nel caso in cui il fornitore dovesse insistere nella richiesta del suo credito, si può attivare la procedura di conciliazione paritetica con azienda interessata vs CTCU (se prevista – si veda www.consumer.bz.it/it/conciliazione) oppure rivolgersi allo Sportello di conciliazione presso l'Acquirente Unico (www.sportelloperilconsumatore.it).

 

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