Causa il periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirsu, negli ultimi giorni sono numerose le domande che giungono al Centro Tutela Consumatori e Utenti in merito a quali siano le sorti di chi sta acquistando o ha già acquistato un immobile volendo godere delle agevolazioni prima casa, senza però riuscire ad adempiere i presupposti indispensabili, ossia riuscire a trasferire la propria residenza dove è ubicato l’immobile che ha acquistato o ha venduto un altro immobile per far risultare il nuovo acquisto come prima casa.
Qui di seguito indichiamo in maniera schematica quali sono le tasse che si andrebbero a pagare nel caso di acquisto di una prima casa.
LE IMPOSTE SULL’ ACQUISTO CON BENEFICI PRIMA CASA |
VENDITORE |
IMPOSTE DOVUTE |
|
PRIVATO o IMPRESA |
REGISTRO
IPOTECARIA CATASTALE |
2% (con minimo 1000 Euro) 50 Euro 50 Euro |
IMPRESA |
IVA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE |
4% 200 Euro 200 Euro 200 Euro |
Ora invece indichiamo quali sono le tasse in caso di acquisto senza agevolazioni “prima casa”.
LE IMPOSTE SULL’ ACQUISTO SENZA BENEFICI PRIMA CASA |
VENDITORE |
IMPOSTE DOVUTE |
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PRIVATO o IMPRESA |
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE |
9% 50 Euro 50 Euro |
IMPRESA |
IVA
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE |
10% (22% per immobili A/1,A/8,A/9) 200 Euro 200 Euro 200 Euro |
Vediamo chiaramente come le percentuali legate alle tasse di registro e all’IVA cambiano in maniera radicale nel caso in cui si ragioni in termini di acquisto con benefici prima casa o senza.
Ricordiamo che i requisiti indispensabili per poter usufruire delle agevolazioni prima casa consistono:
- nel trasferire la propria residenza, nel comune in cui è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’avvenuto acquisto del nuovo immobile,
- nel riacquistare un altro immobile, entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto,
- nel rivendere il primo immobile entro un anno dall’acquisto del secondo.
Nel caso in cui tali requisiti non venissero rispettati l’acquirente perderà la possibilità di godere delle agevolazioni prima casa e quindi del diritto all’imposta di registro o IVA agevolata, vedendosi comunicare da parte dell’Agenzia dell’Entrate l’obbligo di saldare la differenza delle imposte senza i benefici prima casa con applicazione anche di una sanzione e interessi.
Per ovviare a questa problematica, il Governo in data 6.4.2020 dopo una lunga seduta del Consiglio dei Ministri ha emanato il “decreto liquidità” che ha previsto che i termini relativi alle agevolazioni prima casa saranno congelati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Per ulteriore informazioni potete rivolgersi al Centro tutela Consumatori nella persona della Dr. Daniela Magi, telefonando al numero 0471/975597 o inviando una mail all’indirizzo info@centroconsumatori.it, info@verbraucherzentrale.it