In questi giorni si stanno rivolgendo al CTCU numerosissimi soci della Banca Popolare dell'Alto Adige per chiedere chiarimenti sulle comunicazioni inviate agli stessi dall'Istituto in merito alla prossima assemblea che dovrà decidere sulla trasformazione della banca in società per azioni. La confusione regna sovrana e le persone faticano a comprendere quali siano i loro diritti e come esercitarli.
La questione in breve
La Banca Popolare dell'Alto Adige, a seguito di un attivo patrimoniale superiore agli 8 miliardi di euro, dovrà decidere a breve la sua eventuale trasformazione in società per azioni. Questo è quanto prevede la legge di riforma delle banche popolari. La trasformazione della Banca Popolare dell'Alto Adige in società per azioni comporterà cambiamenti notevoli anche per i soci, in primo luogo l'abbandono del voto capitario previsto nell'attuale forma societaria (cooperativa per azioni). Il legislatore, a fronte di un cambiamento cosi incisivo della forma giuridica, prevede il diritto per i soci, che non abbiano partecipato alla delibera di trasformazione o che abbiano espresso il loro voto contrario, un diritto al recesso dalla societá. Il socio che esercita il recesso ha dritto alla liquidazione della sua quota.
Secondo le norme bancarie (Testo Unico Bancario, provvedimenti attuativi della Banca d'Italia) il recesso può, però, essere limitato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nei casi in cui ciò sia necessario per assicurare il capitale previsto per legge per l'esercizio della attività bancaria.
Il Consiglio di amministrazione della Popolare ha determinato il valore di rimborso di ciascuna azione in € 12,10, quindi ca. il 60% del valore dichiarato delle azioni. Inoltre la Banca ha comunicato, seppure in forma poco chiara, ai propri soci che potrebbe anche limitare o addirittura escludere il rimborso ai soci che intendano far valere il proprio diritto di recesso. La situazione, a giudizio del CTCU, ha un che di paradossale: da una parte la Banca Popolare comunica, infatti, e sembra anche garantire, che sussista il diritto di recesso per i soci, riconoscendo anche un preciso valore di liquidazione; dall'altra parte però chiarisce di poter limitare o addirittura escludere il rimborso, qualora ne ricorrano i presupposti.
La legge bancaria (2° comma dell'art. 28 T.U.B.) prevede sì la possibilità di limitare il diritto di recesso dei soci, in determinate circostanze, ma la banca non ha la facoltà di limitare completamente e senza limiti di tempo o addirittura escludere il rimborso delle azioni del socio uscente, coma ha stabilita la recente giurisprudenza. La banca, negando o rinviando sine die, il rimborso, limita di fatto il diritto di recesso, violando – ad avviso del CTCU - non solo la normativa bancaria ma comprimendo illegittimamente anche il diritto di proprietà (delle azioni) del socio e la tutela del risparmio, diritti anche questi costituzionalmente protetti. Per questo motivo il CTCU seguirà con grande attenzione l'evolversi della questione e di tutelare i risparmiatori nelle opportune sedi.
Cosa fare allora?
I soci della Banca che abbiano intenzione di approfittare dell'occasione per sciogliersi dal vincolo societario (possono farlo ma anche no, ovviamente) tramite il recesso, potrebbero quindi:
- a) decidere di non partecipare all'assemblea che deciderà la trasformazione della banca in società per azioni;
- b) partecipare all'assemblea e votare contro la decisione della trasformazione in Spa (problema: come si potrà dimostrare di aver votato contro, se la votazione non sarà nominale?”;
- c) entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese inviare una raccomandata alla banca, con la quale si comunica di esercitare il recesso dalla società, ma di non essere d'accordo con il valore di liquidazione fissato dalla società e di riservarsi ogni azione a riguardo, anche di natura risarcitoria;
- d) seguire con molta attenzione l'evolvesi della situazione e le decisioni che la Banca adotterà nei prossimi giorni.
Il CTCU renderà disponibile un lettera nella quale il socio chiede il recesso.
Chi dovesse avere dei dubbi riguardo il collocamento di prodotti finanziari illiquidi (all'epoca sono state rispettate le previsioni a tutela del risparmiatore imposte dalla normativa MiFID?), può farsi consegnare la documentazione rilevante alla propria posizione e farsi valutare la stessa da un esperto.
Comunicato stampa
Bolzano, 21/11/2016