Scelta sbagliata?
Si può recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza
Il Centro Tutela Consumatori Utenti sta ricevendo ultimamente molte richieste di aiuto da parte di consumatori preoccupati, che dopo aver sottoscritto una polizza di assicurazione sulla vita hanno dei ripensamenti e vogliono sapere - in particolare - se possono recedere dal contratto concluso.
In questi casi si tratta delle cosiddette "polizze caso vita", ossia contratti in cui gli assicurati pagano un determinato premio alla compagnia assicurativa per un certo periodo di tempo (anni), nella speranza di ottenere un capitale maggiorato alla scadenza del contratto.
Il CTCU è critico riguardo la stipula di tali polizze. Sono infatti oltre 20 anni che i consumatori si rivolgono alle associazioni di tutela dei consumatori, manifestando sensazioni "negative" a riguardo; e a ragione, poiché in moltissimi casi si tratta di contratti per nulla favorevoli.
Il CTCU ha riscontrato, tra gli altri, i seguenti problemi:
- la durata: alcuni contratti vengono offerti con durate addirittura fino a 40 anni! Questi prodotti non sono tuttavia abbastanza flessibili per adattarsi alle varie fasi della vita e ai suoi cambiamenti. Se un contratto di questo tipo viene interrotto prematuramente, nella maggior parte dei casi i consumatori dovranno aspettarsi delle perdite finanziarie, e nei primi 10 anni dalla sottoscrizione, queste perdite possono essere anche ingenti;
- costi elevati: i contratti di assicurazione sulla vita comportano, di norma, costi molto elevati (ad esempio, costi di riscatto, di intermediazione, di riscossione, di amministrazione e gestione ecc...). Nel caso di polizze di lunga durata, l'intero costo del contratto viene dedotto addirittura nei primi anni. Inoltre, il pagamento mensile, trimestrale o semestrale del premio può comportare dei costi aggiuntivi;
- aumento dei premi: un contratto di assicurazione sulla vita può prevedere un adeguamento automatico annuale del premio. Purtroppo accade troppo spesso che i premi vengano adeguati così rapidamente che i consumatori non sono poi più in grado di pagare i premi dovuti;
- prodotti ad alto rischio: esistono contratti di assicurazione sulla vita che sono collegati a all’andamento dei corsi azionari (indici di Borsa, panieri di azioni). Il valore delle azioni può aumentare o diminuire repentinamente e i consumatori, spesso, non hanno alcuna protezione finanziaria da parte della compagnia assicurativa;
- intermediari ambigui: purtroppo anche in questo settore esistono intermediari ambigui. Promettono “mari e monti”, mentre la realtà del prodotto è ben diversa. Spesso vengono anche fornite informazioni inesatte o imprecise, che inevitabilmente portano i consumatori a fare scelte sbagliate. Ad esempio, l’acquisto della polizza viene reso appetibile con l'argomentazione: "l'uscita è possibile in qualsiasi momento". L'affermazione in sé è corretta, ma la circostanza che ci si debbano aspettare magari perdite enormi viene elegantemente tralasciata;
- il richiamo del "capitale dimenticato": alcuni consumatori ci hanno riferito di essere stati contattati da un intermediario assicurativo, che li informava riguardo ad un capitale "dimenticato" di una vecchia polizza vita e che per "recuperarlo" avrebbero dovuto stipulare una nuova polizza. Nella maggior parte dei casi, tuttavia non esisteva nessun “capitale dimenticato”, ma era semplicemente un "metodo" per far stipulare ai poveri malcapitati un nuovo contratto.
Avete fatto una scelta sbagliata oppure ci avete semplicemente ripensato?
È sempre possibile il recesso dal contratto concluso entro 30 giorni
Il Codice delle Assicurazioni (D.lgs 209/2005, art 176 e art 177) prevede infatti che i consumatori possano sia revocare la proposta di polizza, entro 30 giorni dalla sua firma, che recedere dal contratto di assicurazione sulla vita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla conclusione della polizza.
Il recesso deve essere effettuato per iscritto. Sul sito del Centro Tutela Consumatori Utenti sono a disposizione delle lettere-tipo per il recesso da tali contratti. L'indirizzo esatto a cui inviare la lettera di recesso è solitamente riportato nel contratto (polizza).
Quando si decide di inviare il recesso, è necessario annullare anche l’eventuale ordine permanente di addebito dato alla propria banca. Se il primo premio è già stato pagato, questo deve essere restituito per intero dalla compagnia all'assicurato oppure previa detrazione di un piccolo importo per spese amministrative.
Il CTCU invita i consumatori ad essere cauti e a tenere, di norma, un atteggiamento critico nei confronti delle polizze vita in generale.
"Prima di firmare qualsiasi contratto, bisogna leggersi attentamente quanto riportato nella proposta o nel contratto vero e proprio, facendosi aiutare o consultando magari un esperto in materia, nel caso in cui le condizioni contrattuali ed economiche non fossero chiare. I consumatori non dovrebbero mai fidarsi ciecamente di ciò che viene detto o spiegato loro in sede di proposta della polizza, ma dovrebbero sempre verificare che i documenti contrattuali rispecchino quanto è stato detto loro o promesso verbalmente!", chiarisce Stefanie Unterweger, consulente assicurativa del CTCU.