Cosa copre la polizza di Tutela Giudiziaria?
La polizza di tutela giuridica dà copertura nel caso in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giudiziale o stragiudiziale, sia nel caso che egli venga chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a difesa di un proprio diritto.
A chi si rivolge la polizza di Tutela Giudiziaria?
La polizza di Tutela Giudiziaria La polizza di Tutela Giudiziaria può essere utile per chiunque. Di assoluta importanza è stipulare la copertura legale con una compagnia che è monoramo (la quale segue unicamente quel tale ramo) senza avere collegamenti diretti e indiretti con altre compagnie.
Chi è assicurato?
Oltre al contraente sono assicurati anche i familiari/conviventi presenti sullo stato di famiglia e altri conviventi possono essere inclusi facoltativamente.
Consigli utili
- La Vs. polizza dovrebbe contenere le seguenti garanzie nell’ambito della vita privata e della circolazione stradale: gli oneri per l’intervento di un legale, sia in caso di assistenza giudiziale che stragiudiziale, gli oneri per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato sia dal giudice che dall’assicurato, le spese giudiziali, le spese di soccombenza (100%) liquidate a favore della controparte fino al massimale pattuito e i procedimenti penali.
- Esclusioni: La garanzia è di regola esclusa in materia amministrativa, fiscale, familiare (divorzi e separazioni), in materia di donazioni e successioni, controversie riferibili a beni immobili diversi dall’abitazione ove l’assicurato ha la residenza. Attenzione: sono sempre esclusi dalla copertura controversie relative alla costruzione e ristrutturazione di immobili (eventualmente da assicurare separatamente!). Inoltre sono di regola escluse le controversie contrattuali con un valore al di sotto di p.es. Euro 260.- (attenzione: evitate limitazioni al valore del contenzioso, p.es. se per controversie contrattuali è previsto un massimo di valore del contenzioso di Euro 8000.-). Sono sempre escluse tutte le controversie tra persone assicurate con lo stesso contratto. Per liti derivanti dalla circolazione stradale è escluso sempre il caso del veicolo non assicurato di responsabilità civile obbligatoria, e se il conducente guidava in stato di ebbrezza o non era abilitato alla guida. Talvolta sono escluse anche controversie in materia di lavoro subordinato.
- Attenzione: se avete aggiunta alla polizza RC auto la garanzia accessoria di tutela giudiziaria, sappiate che Vi copre solo nel caso di controversie a causa del veicolo assicurato e non siete coperti per ogni controversia nella vita privata!
- Diritto di recesso: le compagnie si riservano la possibilità di recedere dal contratto dopo ogni denuncia e/o liquidazione o rifiuto di sinistro. Si tratta di una clausola vessatoria che può essere impugnata davanti al giudice.
- Massimale: La copertura per ogni lite è prestabilita nel contratto, il quale può essere un massimale unico come anche un massimale annuo.
- Franchigia: Normalmente è prevista una franchigia fissa di almeno Euro 100. Sono escluse spesso le controversie con un valore in lite sotto i 260 Euro.
- Importante: non stipulate MAI una polizza di Difesa legale con il Vs. assicuratore il quale non ha la compagnia monoramo!
- Se avete scelto un avvocato e avete dato la procura, fate una lettera racc. sia all’assicurazione che all’avvocato, con la quale intimate l’avvocato di mettersi d’accordo con la compagnia per ogni attività che esercita. Evitate così che l’avvocato compia atti che non sono inclusi nell’assicurazione!
Quanto costa una polizza tutela giudiziaria?
I consigli sul costo saranno comunicati in occasione
Cosa fare in caso di sinistro?
Denunciate subito (rispettando i termini indicati nella polizza) il fatto alla compagnia e fatele pervenire tutta la documentazione in Vostro possesso. AvvaleteVi del Vs. diritto di scegliere un avvocato, non fate scegliere l’assicurazione. Se rimarrete in contatto con l’avvocato, avrete il diritto di sapere come sta andando il processo. Attenzione: è sempre necessario avere il consenso della compagnia ai fini dell’assunzione da parte di questa delle spese del processo. L’assicurato può comunque continuare e se vince, è la compagnia che deve assumersi le eventuali spese. In caso di disaccordo tra la compagnia e l’assicurato la polizza prevede di regola la devoluzione della lite ad un arbitrato. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Lettera tipo.
Come disdire la polizza?
I contratti dei rami danni con una durata annuale possono essere disdetti annualmente con preavviso di 30 o 60 giorni (vedasi condizioni di contratto) tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC). In caso contrario il contratto si rinnova tacitamente per un anno.
I contratti dei rami danni con una durata pluriennale, possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata almeno 30 o 60 giorni (vedasi condizioni di contratto) prima della scadenza per raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC).
Di regola è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto anche in caso di sinistro. Per sicurezza è utile leggere le condizioni contrattuali.