Chi è l'amministratore di sostegno e che ruolo svolge

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anche parziale o temporanea). La figura è entrata per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004.

L'amministratore di sostegno è uno strumento di protezione della persona in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia, con lo scopo di affiancare ad essa un “amministratore” a cui è affidata la cura degli interessi della persona beneficiaria.

Il compito dell'amministratore di sostegno è quello di “tutelare .. le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire”.


Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno:

  • gli anziani e/o disabili ma anche soggetti in dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti,
  • persone in stato di detenzione,
  • pazienti oncologici in fase terminale o in stato di coma, a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e da richiedere il ricorso all’interdizione (che riguarda quelle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi).

Condizione necessaria è che queste persone siano in grado di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative e aspirazioni al punto che il Giudice Tutelare e l’Amministratore non possono prescindere da esse.

La nomina dell'amministratore di sostegno avviene tramite ricorso da presentarsi al Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Per la procedura di nomina non è necessaria l'assistenza di un avvocato.


Differenza con il tutore e curatore

Il tutore viene nominato quando per il soggetto disabile viene richiesta l’interdizione, con la quale il tutore assume sostanzialmente i compiti che ha un genitore nei confronti di un figlio minorenne, quindi dovrà eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dell'interdetto.
Sono interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
Il curatore viene nominato nel caso di inabilitazione, e cioè qualora il disabile non sia in grado di attendere agli atti di straordinaria amministrazione.

Sono inabilitati il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.


Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
  • dal coniuge,
  • dalla persona stabilmente convivente,
  • dai parenti entro il quarto grado,
  • dagli affini entro il secondo grado,
  • dal tutore o curatore,
  • dal pubblico ministero.


Procedimento di Amministrazione

Il Giudice Tutelare, ricevuto il ricorso, ha tempo 60 giorni per procede alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell’art. 405 c.c., l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.


Scelta dell’amministratore

La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Il Giudice, generalmente, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario stesso e, ove possibile, nella scelta preferisce i parenti e affini più stretti (coniuge, padre, madre, figlio, fratello, sorella).
Qualora vi siano ragioni di opportunità o gravi motivi possono essere nominate dal Giudice Tutelare “persone idonee”, anche estranee al beneficiario o enti come Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL.


Doveri e compiti dell’Amministratore

L’amministratore di sostegno deve:

  • rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
  • informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario;
  • presentare al Giudice Tutelare, in base alla scadenza stabilita nel decreto di nomina, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • presentare giuramento di fedeltà e diligenza al momento del conferimento dell’incarico.

I compiti a cui deve provvedere l’amministratore di sostegno sono precisati nel decreto di nomina: egli può avere poteri sia di assistenza del beneficiario, sia in sostituzione allo stesso.


Durata dell'incarico

La durata dell'incarico può essere sia a tempo determinato che indeterminato.


Revoca dell'amministratore di sostegno

Se il beneficiario non è soddisfatto dell'operato del suo amministratore di sostegno, ritenendosi poco tutelato, può presentare un'istanza al Giudice Tutelare richiedendone la revoca. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato.

Chi avesse necessità di ulteriori informazioni può consultare il sito www.sostegno.bz.it o rivolgersi direttamente all'associazione Amministratori di sostegno con sede in Bolzano, Via dr. Streiter n. 4. Tel 0471-1886235

Situazione al
05/2015

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