Conciliazione generale

Istituito con la Legge Provinciale N° 15/1992 della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Organo di conciliazione presso il Centro Tutela Consumatori e Utenti ha il compito di contribuire alla soluzione extragiudiziale delle controversie sorte tra distributori, produttori e consumatori, nonché quelle sorte tra Uffici della Pubblica Amministrazione e privati cittadini-utenti.
 

Domanda di conciliazione e costi

Soltanto i consumatori hanno l'iniziativa di adire tale istituto, attraverso formale domanda accompagnata da un deposito pari a € 70,00 (con lodo importi maggiorati).
 

Composizione dell'organo

La composizione dell'organo prevede tre membri, vale a dire un rappresentante della categoria economica o del servizio pubblico interessati (nominato dalla Camera di Commercio ovvero dal competente organo dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza), un rappresentante nominato dalle associazioni di consumatori ed un Presidente. Così specificano le relative norme di attuazione, emanate con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano (3 novembre 1994, n° 51).
 

La procedura

La procedura prende avvio con la richiesta presentata formalmente dal consumatore che si è rivolto al Centro Tutela Consumatori per una consulenza.

A cura del CTCU viene inviata alla Ditta o al servizio pubblico interessato un'offerta di conciliazione, racchiudente la descrizione sintetica delle motivazioni esposte dal consumatore. La ditta ha facoltà di accettare o di respingere tale offerta; in caso di accettazione dovrà anch'essa versare al CTCU l'importo fissato dalla Legge Prov.le in € 70,00.

In caso di accettazione, il CTCU provvede all'estrazione del Presidente della commissione di conciliazione e alla nomina del rappresentante delle associazioni di consumatori, richiedendo al tempo stesso alla Camera di Commercio ovvero al competente organo della Pubblica Amministrazione di procedere alla nomina del proprio rappresentante.

Quindi si provvederà alla convocazione della commissione di conciliazione, che compierà un tentativo di mediazione tra le parti.

Nel caso tale tentativo fallisca, l'organo di conciliazione provvede entro 30 giorni dalla data di deposito del reclamo e di presentazione della domanda di conciliazione all'emissione di un lodo, che deve essere motivato ed esprimersi in merito ai singoli punti indicati nel reclamo.
 

Il lodo

Il lodo è definitivo e tra le parti presenta giuridicamente la stessa validità di un contratto. Ne deriva che le parti potranno comunque proseguire l'iter intrapreso avanti la giurisdizione ordinaria.

Una nota senz'altro positiva riguarda l'avvio delle procedure di conciliazione sinora intentate, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno trovato soluzione ancora prima della nomina della commissione, grazie all'opera di mediazione condotta dal CTCU.]


Richiesta di conciliazione generale

Disposizioni normative della conciliazione generale


 

 

Categoria: Conciliazione generale ai sensi dell'art. 7 LP 15/92
Campo di applicazione: Controversie di tutti i settori
Esito della conciliazione: Convenzione d’arbitraggio oppure lodo arbitrale con valore di accordo contrattuale
Richiesta presso: CTCU
Costi: 70 Euro

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