Dopo il bonus energia e gas, in arrivo anche il “bonus acqua”

Il CTCU: i Comuni dovrebbero attivarsi presto


Nell'ambito delle proprie competenze legislative, la Giunta Provinciale, ancora lo scorso agosto, aveva deliberato il regolamento di esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile in Alto Adige (Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 29 del 16.08.2017). Il regolamento attua le disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale n.8 del 18 giugno 2002 (disciplina delle tariffe per il servizio idropotabile pubblico) e recepisce i principi di gestione dello stesso servizio come stabiliti dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 otttobre 2000.

Fra le novità, il regolamento provinciale si occupa anche delle forme di tutela per le utenze in particolare situazione di disagio economico-sociale, che in breve si possono definire quale “bonus sociale idrico” (a livello nazionale la normativa regolatoria dell'AEEGSI utilizza proprio questo termine, che invece non si rinviene a livello della normativa provinciale).

Il regolamento prevede infatti che: “Nel regolamento tariffario del Comune si può tenere conto dei casi di particolare rilevanza sociale e prevedere i criteri per l'esenzione o per la riduzione della tariffa.

In tale previsione risulta chiaro che la regolamentazione di dettaglio della tariffa del servizio idrico sul territorio viene affidata ai singoli Comuni, i quali saranno chiamati, tra le altre cose, anche a regolare i casi in cui gli utenti, che si trovino in particolari situazioni di disagio sociale ed economico, possano essere esentati, in tutto o in parte, dal pagamento della tariffa.

Il regolamento provinciale prevede inoltre che “Le mancate entrate dovute all'esenzione o alla riduzione della tariffa non devono essere compensate dai canoni corrisposti dagli altri utenti obbligati al pagamento”. Quindi i Comuni dovranno reperire le risorse di copertura delle esenzioni al di fuori della tariffa del servizio.

E inoltre: “Nel caso di fatture per uso domestico non saldate, la fornitura di acqua potabile non puó essere interrotta. Per ogni persona residente devono essere garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di acqua potabile”. Questo quantitativo é in linea con il cd “quantitativo minimo vitale” fissato a livello nazionale dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato”).

Con tali previsioni si ribadiscono, dunque, anche a livello locale importanti principi di tutela in tema di uso dell'acqua potabile da parte degli utenti domestici, in linea anche con quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconosce a ciascun cittadino l'accesso ai servizi di interesse economico generale, fra i quali l'accesso all'acqua potabile.

Spetterà ora, quindi, ai Comuni disciplinare nel dettaglio quanto fissato dalla legislazione provinciale.  


Vediamo in breve cos'altro prevede il regolamento?

  • I Comuni deliberano annualmente le tariffe per l'acqua potabile prima dell'approvazione del relativo bilancio di previsione.
  • Viene fissato un limite massimo di aumento tariffario annuo nella misura del 4,5%, a cui va aggiunto il tasso di inflazione programmato (come definito dal Documento di Economia e Finanza pubblicato dal Governo annualmente).
  • La tariffa dell'acqua potabile è composta da a) una tariffa fissa annuale (che copre fino al 30% dei costi complessivi e viene definita in base alla dimensione del contatore e alla presenza  di bocche antincendio e/o di sprinkler) e b) una tariffa basata sul consumo.
  • Per quanto riguarda la tariffa basata sul consumo per “uso domestico”, ciascun Comune può applicare uno dei sistemi tariffari previsti dall'art. 9, comma 5 della delibera della G.P. e cioè: a) una “tariffa unica basata sul consumo” oppure b) una “tariffa incentivante il risparmio con più classi tariffarie” (con una tariffa domestica agevolata fino a determinati livelli di consumo per persona residente o per unità abitativa e una tariffa domestica base, per quantitativi superiori a detti livelli).
  • È poi prevista anche una “tariffa basata sul consumo per uso non domestico” e anche una tariffa per “allacciamenti con utilizzi idrici misti”.
  • I Comuni e/o i gestori del servizio riscuotono le tariffe su tutto il territorio comunale almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, in base all'effettivo consumo rilevato con la lettura dei contatori.
  • Il gestore può richiedere una cauzione a garanzia del contatore e del pagamento della tariffa. Il relativo ammontare dipende dalla dimensione del contatore.

Infine, il regolamento definisce i costi che possono essere ammessi per il calcolo della tariffa, il limite massimo alla crescita dei ricavi e le regole per una gestione finanziaria efficiente del servizio.

Il presidente del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) Agostino Accarrino e il direttore della stessa Associazione, Walther Andreaus commentano: “Spetterà ora ai Comuni rendere effettivo il diritto fondamentale di accesso all'acqua potabile, anche per coloro che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale. Il CTCU invita le Amministrazioni comunali ad attuare la novella normativa secondo lo spirito della legge e nel perseguimento di un vero sostegno alle fasce in stato di disagio. In questo si dovrebbe prestare attenzione al fatto che non risultino grandi differenze di importi fra Comune e Comune e che quindi vengano adottati complessivamente criteri omogeni o simili. Alle persone in stato di bisogno dovrebbe essere comunque, almeno assicurato gratuitamente uno standard minimo parametrato alla quantità di acqua, prevista come minimo vitale.”   


Normativa di riferimento:
- direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000
- legge provinciale 18.06.2002 n.8 (art. 7 e 7/bis)
- decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 16 agosto 2017 n.29 (il regolamento)
- D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato”)

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