Fallimento della persona fisica: come liberarsi dai debiti?


La procedura per provare ad uscire dalla spirale dei debiti
 

Perdita del lavoro, un'invalidità grave, il piccolo imprenditore in crisi: tutte situazioni che possono  condurre un soggetto o una famiglia in una spirale di indebitamento dalla quale diventa difficile uscire. Per cercare di offrire una soluzione a situazioni di questo tipo, ancora nel 2012 era stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n.3, conosciuta anche come “legge sul sovra-indebitamento”. Da qualche tempo, anche in Alto Adige è operativo presso la Camera di Commercio di Bolzano uno sportello che offre informazione ed assistenza agli interessati nella procedura di esdebitazione.

La finalità della legge
La legge 3/2012 ha come fine quello di consentire a taluni soggetti non fallibili, che si trovino in una situazione di grave difficoltà economica – quali privati, pensionati, piccoli imprenditori, artigiani, professionisti – di avviare una procedura presso il Tribunale del proprio luogo di residenza, che consenta loro di conseguire la liberazione integrale dai propri debiti, mediante un rimborso rateale ai creditori, a fronte di una forte decurtazione della propria esposizione debitoria complessiva.

Il piano del consumatore – chi lo può attivare
Per quanto riguarda i consumatori, di particolare interesse è la prima delle tre procedure, cioè il cd. piano del consumatore. Tale procedura può essere attivata, infatti, unicamente da privati consumatori, come definiti dall'art. 6, comma 2 lettera b) della predetta legge. Per “consumatore” si intende il debitore, persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivitá imprenditoriale.  

In che cosa consiste?
Con detto piano, il debitore propone ai suoi creditori, per il tramite del Tribunale competente, un pagamento rateizzato dei propri debiti, contro stralcio di una parte della propria complessiva posizione debitoria. Il Tribunale, dopo aver verificato la solvibilità del debitore, definisce quanto lo stesso sia in grado di pagare, salvaguardando una somma che sia sufficiente a garantire il sostentamento del privato e del suo nucleo familiare. Una caratteristica importante di detta procedura è quella che prevede che per l'approvazione del piano sia sufficiente l'approvazione (omologazione) del Tribunale, senza che sia invece necessario il consenso dei creditori. Si tratta quindi di un “concordato coattivo”, a cui tutti i creditori facenti parte del piano si dovranno adeguare, secondo legge.

Quali debiti possono essere oggetto del piano del consumatore?
La procedura può riguardare tutte le classiche tipologie di debito e quindi:
- debiti verso banche (es. mutui) e finanziarie (es. prestiti, cessioni del quinto, altri finanziamenti)
- debiti verso fornitori o soggetti privati (es debiti verso il condominio o locazioni immobiliari)
- debiti verso pubbliche amministrazioni (es. Agenzia delle Entrate, tributi locali comunali, prestiti erogati dall'INPS ecc..),
tenendo però presente che:
a) per alcuni debiti, cioè quelli assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, difficilmente il piano potrà prevedere lo stralcio parziale oppure potrà prevederlo solo a determinate condizioni (vedasi quanto previsto dall'art.7 della legge);
b) per l'IVA e per le ritenute di acconto e non versate ai dipendenti, collaboratori, professionisti esterni, la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione di pagamento (vedasi sempre art.7 della legge).
c) deve comunque essere assicurato il regolare pagamento di crediti impignorabili, quali crediti alimentari, salari e stipendi, ecc...

Le fasi della procedura

Possono essere sintetizzate nei seguenti passaggi:

1. la nomina del cd. Organismo di composizione della crisi (O.C.C.): l'interessato, anche senza l'assistenza di un avvocato, deposita presso la cancelleria fallimentare del Tribunale del suo luogo di residenza un'istanza di nomina di un O.C.C., le cui funzioni possono essere svolte anche da un professionista in possesso di determinati requisiti (ad es. un commercialista). Una volta a conoscenza del nominativo dell'O.C.C./del professionista nominato dal Tribunale, il debitore si rivolgerà allo stesso per illustrare la propria situazione debitoria. L'O.C.C. ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e contestualmente tutelare i creditori.

2. Presentazione della proposta del piano al Giudice. L'O.C.C. o il professionista aiutano il debitore nella redazione della proposta del piano. Il debitore, questa volta con la necessaria assistenza legale di un avvocato, deposita presso il Tribunale la proposta dettagliata del piano, corredata da una relazione particolareggiata dell'O.C.C. e da tutti i documenti di supporto, necessari ad ottenere l'omologazione del piano da parte del Giudice. Il piano prevede le modalità (percentuale di soddisfazione, importi, durata) attraverso le quali il debitore si impegnerà al rimborso dei debiti, destinandovi una certa somma mensile in rapporto alle proprie disponibilità. Insieme alla proposta, va anche depositato l'elenco di tutti i creditori (con gli importi residui dovuti a ciascuno e l'indicazione della tipologia del credito, se cioè in prededuzione, con privilegio, ipoteca o solamente chirografario), un elenco dei beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,  l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, la ricostruzione della propria posizione fiscale e gli eventuali contenziosi pendenti.

3. Omologazione del piano. Ricevuta la proposta, la relazione dell'O.C.C., l'attestazione di fattibilità del piano e i documenti accompagnatori, il Giudice deve in primis escludere che 1) il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) l'interessato non abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento. Verificata inoltre l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa l'udienza per l'omologazione del piano alla quale possono partecipare sia l'interessato, che l'O.C.C.
Con il decreto il Giudice dispone anche che non possano essere avviate nuove azioni esecutive a carico del debitore ed imporrà anche la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (quali ad es. pignoramenti o altre misure), sino al momento di adozione dell'eventuale provvedimento di omologazione. Il Giudice dispone anche la comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'udienza, della proposta ai creditori, ad opera dell'O.C.C. Il Giudice procede quindi con la valutazione del caso. Solo dopo aver verificato la fattibilità e sostenibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il Giudice procede, con decreto, all'omologazione del piano. A questo punto il debitore deve mettere in esecuzione il programma di ristrutturazione del debito presentato, attenendosi a quanto previsto nel piano.

Costi e tempi del piano
Oltre alle spese (proporzionali all'importo) e al pagamento della marca da bollo (euro 27,00) per ciascuna della due fasi del procedimento, il debitore è tenuto al pagamento integrale del compenso spettante al gestore della crisi, oltre a quelli del professionista e dell'avvocato per il lavoro da questi svolto (cd. oneri prededucibili). Tale ultimo costo costituisce un aspetto di criticità di non poco conto, in relazione alle possibilità di avvio della procedura, in quanto costituisce, di fatto, un ulteriore aggravio per la già delicata situazione finanziaria dello stesso debitore. Al momento si stanno valutando possibili soluzioni che possano ridurre al minimo l'incidenza di questi costi a carico del soggetto debitore e consentirgli quindi di poter avviare senza troppi intoppi la procedura.
La proposta di accordo ha contenuto “aperto”, nel senso che la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità, anche mediante la cessione di crediti futuri, e deve dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole (fra i 3 e massimo 7 anni, secondo le pronunce dei vari Tribunali).

Gli effetti del piano sul patrimonio e sul reddito
Nel caso in cui il debitore sia anche proprietario di abitazione propria, e magari abbia in corso il rimborso del mutuo ipotecario utilizzato per acquistare o costruire l'abitazione, vi è da verificare se attraverso il piano, lo stesso sia in grado o meno di far fronte al rimborso del mutuo.
La legge (art. 8, comma 4) prevede in primis che nel piano del consumatore possa essere anche prevista una moratoria (sospensione) fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (come appunto il mutuo ipotecario), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Se si deve invece procedere, in tutto o in parte, alla liquidazione di beni di proprietà del debitore, un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà alla vendita degli stessi, e con il ricavato a pagare, pro-quota, i vari debiti.

Il debitore, può quindi anche perdere tutti o in parte i suoi beni, e potrà mantenere soltanto:
- i beni, che per legge, non possono essere pignorati (art.514 c.p.c.);
- i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
- i crediti che non sono pignorabili (art. 545 del Codice di Procedura Civile, quali ad es. sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità’, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza e altri, come ad esempio le polizze vita che hanno finalità previdenziale)
- i frutti derivanti dall'usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
- gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

Alla fine si è esonerati da tutti i debiti? L'esdebitazione
La cd. esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e di quelli non soddisfatti, è uno dei benefici introdotti dalla Legge 3/2012. Ottenere l’esdebitazione (essa va richiesta con ricorso al Giudice, entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione) vuol dire potersi liberare da ogni debito residuo ed essere riabilitato anche attraverso la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati che rilevano rischi finanziari (i registri dei cd. “cattivi pagatori” per intendersi). Per poter beneficiare di tale condizione, il debitore deve essere stato meritevole durante lo svolgimento dell’accordo e non deve aver intralciato o ritardato in alcun modo il buon fine della procedura, nonché deve aver soddisfatto altre condizioni previste dalla legge (art.14-terdecies). Sono inoltre previsti alcuni casi di debiti verso i quali l'esdebitazione non opera: ad esempio, i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari oppure i debiti da risarcimento da fatto illecito.

 

Situazione al
03/2018

like-512_0.png

like-512_0.png

Top