Telefonia e pay TV: confermata la tariffazione mensile e non a 28 giorni!

Il CTCU soddisfatto di quanto deciso dal Parlamento ed invita tutti gli utenti di telefonia fissa ed internet a chiedere il rimborso di quanto indebitamente fatturato!


Finalmente! Il Centro Tutela Consumatori Utenti, anche a seguito dei numerosi reclami inviati dagli utenti, apprende con soddisfazione quanto deciso con la legge n. 172 del 4 dicembre scorso in merito alla cadenza mensile della tariffazione delle offerte di telefonia così come quella delle reti televisive a pagamento. Negli ultimi mesi è stato infatti tema di grande attualità quello dell'introdotta tariffazione a 28 giorni da parte delle principali compagnie telefoniche, comportamento questo che numerosissimi utenti telefonici in tutta Italia avevano giudicato illegittimo e scorretto.

La maggior parte dei gestori telefonici, sia per quanto riguarda la componente fissa come anche quella mobile, avevano provveduto a modificare, mediante variazioni contrattuali unilaterali, la periodicità di rinnovo delle offerte, portandola da base mensile a 28 giorni. Ciò, oltre a costituire un uso distorto dello ius variandi in quanto, di fatto, tendente a modificare l'oggetto principale del contratto e non suoi elementi o condizioni accessorie, ha comportato un danno economico a carico di tutti gli utenti che hanno dovuto subire, loro malgrado, la modifica. In breve, gli stessi, applicando il calcolo a 28 giorni anziché al mese, si ritroverebbero a pagare, in un anno di contratto, 13 mensilità invece che 12! Un bel trucchetto non c'è che dire.

A nulla era servita anche una delibera dell'Autorità per le comunicazioni (AGCOM - Delibera AGCOM n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017), che invitava caldamente le compagnie telefoniche a riportare la tariffazione del servizio di telefonia fissa e dei contratti convergenti (fisso + mobile) su base mensile entro 90 giorni dall'emanazione della stessa, pena sanzioni. Le compagnie, facendosi beffa di quanto disposto dall'Autorità, avevano proseguito imperterrite nel proprio comportamento illegittimo e a fronte di ciò, e sull'onda delle veementi proteste delle Associazioni consumatori e degli stessi utenti, era quindi dovuto intervenire il Governo al fine di chiarire, si spera definitivamente, che la cadenza delle offerte dei servizi telefonici e delle reti televisive è e rimane su base mensile!

Con la legge n. 172/2017 del 4 dicembre viene stabilito inoltre che tutti gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettroniche, debbano adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1-bis (la cadenza mensile, cioè) entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente.

“Si tratta sicuramente di una buona notizia, a lungo attesa, in quanto le variazioni dei contratti effettuate dalle compagnie non costituivano nient'altro che un aumento delle tariffe camuffato ed assolutamente scorretto. Invitiamo ora tutti gli utenti interessati a voler inviare alla propria compagnia una richiesta di rimborso di quanto indebitamente addebitato dal momento dell'applicazione della variazione ai contratti in corso, in riferimento alla Delibera AGCOM indicata o mediante una conciliazione con il proprio gestore, tramite il CTCU, qualora fosse stato già presentato un reclamo alla stessa compagnia. In alternativa, gli utenti possono inviare sempre un reclamo al proprio gestore chiedendo il ricalcolo delle fatture emesse”, questo il commento di Simone Romani, consulente di telefonia del CTCU.

È doveroso ricordare però che le eventuali contestazioni interessano SOLO i contratti che prevedono tariffa per il servizio di telefonia fissa, l'ADSL, la fibra, oppure contratti convergenti con la telefonia mobile (componente esclusa se fatturata da sola, in quanto per la telefonia mobile l'obbligo di fatturazione mensile scatta solo a 120 giorni dopo il 4 dicembre 2017).


Ricordiamo che i nostri uffici sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito.
 

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